Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Gli immobili pubblici comprendono gli edifici comunali appartenenti ai beni finanziari e amministrativi, mentre sono edifici privati tutti gli edifici non pubblici, inclusi gli immobili industriali e commerciali (lett. i).
Una rete del gas ha una durata di vita media di 50 anni. Gli obiettivi climatici prevedono che la Svizzera dovrà essere neutrale dal punto di vista climatico nel 2050. Una pianificazione tempestiva e lungimirante può evitare investimenti sbagliati in questo contesto (lett. j).
Una partecipazione precoce e mirata di possibili gruppi d’interesse e interessati alla pianificazione del progetto consente di adottare approcci risolutivi maggiormente accettati e aumenta le possibilità di realizzazione del progetto. Per questo motivo, i processi partecipativi devono essere consapevolmente integrati nella pianificazione. I costi di questi processi sono considerati parte della pianificazione e quindi sostenuti nella stessa misura (lett. k).
Art. 192 Geodati
I risultati della pianificazione sono considerati dati territoriali digitali, i cosiddetti geodati. È nell’interesse di tutti i livelli federali che questi risultati digitali della pianificazione energetica territoriale siano strutturati in modo identico e quindi comparabili. Questo tema relativo ai dati è pertanto inserito nel Catalogo dei geodati di base di base del diritto federale (allegato 1 ordinanza sulla geoinformazione) (cfr. allegato 28 modifica di altri atti normativi). L’UFE definisce, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, il contenuto e la struttura dei geodati. I Comuni allestiscono i risultati delle loro pianificazioni energetiche territoriali conformemente a queste direttive e li trasmettono ai Cantoni e alla Confederazione. In particolare, i Cantoni ricevono dunque informazioni uniformi in merito alla pianificazione energetica dei loro Comuni e ottengono così una preziosa base di dati per la pianificazione energetica cantonale (cpv. 1).
La pianificazione energetica territoriale di un Comune è di interesse pubblico. Inoltre, la facilità d’accesso e l’accessibilità pubblica delle informazioni favoriscono l’attuazione della pianificazione energetica. La Confederazione può rendere visibili nell’infrastruttura federale dei geodati tutte le pianificazioni energetiche da essa sostenute come visione d’insieme (cpv. 2).
Sezione 5: Progetti volti all’impiego diretto della geotermia per la produzione di calore
Art. 193–196
Gli articoli 193-196 corrispondono invariati ai precedenti articoli 112-113b dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sul CO2 (versione secondo il numero I dell’O del 1° novembre 2017). Anche l’ammontare dell’aliquota massima del contributo rimane invariata. Per i commenti a queste disposizioni già esistenti si rimanda pertanto alle disposizioni esecutive relative alla nuova legge del 30 settembre 2016 sull’energia, revisione parziale dell’ordinanza sul CO e commenti35.
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Art. 197 Plusvalore ecologico
Il contributo del Fondo per il clima non compensa il plusvalore ecologico. Il calore prodotto nei processi subordinati può essere trattato come privo di emissioni. Le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite con l’utilizzo del serbatoio geotermico dopo un allacciamento riuscito possono essere fatte valere in altro modo, ad es. nell’ambito di un progetto di compensazione o del Programma Edifici.
35 Consultabile, tra l’altro, all’indirizzo https://www.bfe.admin.ch/bfe/it/home/politica/strategia-energetica-2050.html