Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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sostituzione dell’impianto di produzione di calore. Nell’ambito della prima consulenza, in linea di massima, non è opportuno alcun contributo di promozione supplementare da parte del Cantone poiché, di regola, il contributo della Confederazione copre i costi.
Il contributo dei mezzi a destinazione vincolata non compensa l’effetto sul CO2 della sostituzione del riscaldamento (cpv. 4). Le riduzioni delle emissioni di CO2 conseguite in tal modo possono essere fatte valere, ad esempio, nell’ambito del Programma Edifici o di un progetto di compensazione.
Sezione 7: Contratti di rendimento energetico
Art. 199 Prima consulenza per progetti
L’articolo stabilisce le condizioni alle quali la Confederazione può versare un contributo forfettario per una prima consulenza per contratti di rendimento energetico. I modelli di mercato e gli standard nel settore dei contratti di rendimento energetico sono sviluppati e offerti da fornitori di energia e altri fornitori di servizi energetici. Per questo motivo il provvedimento prevede, per questi operatori di mercato, che con il contributo per la prima consulenza essi siano incentivati a sviluppare modelli di contratti di rendimento energetico standard, specialmente per il segmento di mercato delle case unifamiliari e degli edifici di piccole dimensioni.
Il capoverso 1 stabilisce l’importo del contributo per la prima consulenza. Lo scopo della consulenza è chiarire se i contratti di rendimento energetico sono attuabili nel relativo immobile. Il capoverso 2 stabilisce le condizioni cui è subordinata una siffatta prestazione di consulenza. Ritenuto che, con questo provvedimento, il Parlamento intende sostenere i proprietari di edifici più datati con un reddito modesto, secondo la lettera a il diritto spetta a chi ha raggiunto l’età ordinaria di pensionamento ai sensi della legge sull’AVS37. La lettera b garantisce che, in caso di sostituzione del riscaldamento, la consulenza riguardi esclusivamente l’installazione di un impianto di produzione di calore rinnovabile. Si parte dal presupposto che i proprietari degli edifici vogliano far verificare la possibilità di sostituire il riscaldamento tramite un contratto di fornitura di energia (calore e/o energia elettrica). Il provvedimento si distingue quindi dalla promozione di cui alla sezione 5. Secondo la lettera c, la consulenza comprende anche l’ottimizzazione del consumo di energia nell’edificio interessato, che deve essere ottenuta mediante un contratto di risparmio energetico.
Secondo il capoverso 3, questo provvedimento si applica alle case unifamiliari e agli edifici con un massimo di sei unità abitative. Secondo l’Ufficio federale di statistica, il parco immobiliare in Svizzera comprende circa 1,7 milioni di edifici abitativi, di cui un milione circa di case unifamiliari e circa 430 000 edifici comprendenti fino a sei appartamenti. La maggior parte di questi edifici è stata costruita prima del 2000. Con unità abitativa s’intende un’abitazione chiusa con accesso proprio, con possibilità di cucinare, acqua corrente e servizi igienici, idonea e destinata all’utilizzo abitativo permanente.
Art. 200 Domanda
La prestazione di consulenza deve avvenire prima della stipulazione di un corrispondente contratto in materia di energia. In tal modo, il proprietario dell’edificio ha, tra l’altro, la sicurezza che per una valutazione seria dello stato dell’immobile si svolga anche una visita in loco.
Sezione 8: Copertura dei rischi degli investimenti nelle reti termiche
Art. 201 Copertura dei rischi delle reti termiche
In caso di nuova costruzione o ampliamento di reti termiche e dei relativi impianti di produzione di calore, la Confederazione può accordare ai loro proprietari una garanzia contro i rischi in caso di diminuzione o cessazione non pianificabile della produzione di calore (cpv. 1 lett. a) o di vendita di calore (lett. b). La
37 Legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), RS 831.10