Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Art. 188 Rendiconto
Poiché le basi per i contributi globali sono disciplinate nella LEne e quindi anche nell’OEn, il capoverso 1 rinvia all’articolo 59 OEn per il rendiconto. Secondo il capoverso 2, oltre alle indicazioni riportate all’articolo 59 capoverso 3 OEn, il rendiconto deve fornire, per ogni progetto promosso e suddivise per le singole misure, informazioni adeguate sulle riduzioni delle emissioni previste e conseguite attraverso il programma di promozione.
Art. 189 Contributo complementare
L’ammontare del contributo complementare ai singoli cantoni dipende, conformemente all’articolo 52 capoverso 1 LEne, dall’efficacia del programma cantonale di promozione e dall’importo del credito cantonale (cpv. 1). L’efficacia mette in relazione l’effetto energetico e sul CO2 conseguito grazie alla promozione (nel corso della durata di vita delle misure) con le uscite cantonali.
I Cantoni ricevono al massimo il triplo del credito annuo autorizzato dal Cantone per l’attuazione del proprio programma, a condizione che siano disponibili mezzi sufficienti e che tutti i Cantoni abbiano ricevuto un «fattore minimo» per i crediti annuali autorizzati (cpv. 2). Questa regolamentazione è stata stabilita d’intesa con il comitato della Conferenza dei direttori cantonali dell’energia e sulla base dei risultati di un sondaggio condotto presso i Cantoni. Ritenuto che i mezzi derivanti dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2 sono limitati, con il nuovo fattore massimo 3 una ripartizione puramente in funzione dell’efficacia e dell’ammontare dei crediti cantonali comporterebbe forti differenze tra i Cantoni e da un anno all’altro. Per la gestione dei programmi cantonali di promozione è tuttavia importante la sicurezza della pianificazione, motivo per cui la stragrande maggioranza dei Cantoni si è espressa a favore di questa regolamentazione. Qualora i crediti cantonali dovessero diminuire sensibilmente, la Confederazione si riserva di limitare i mezzi per i contributi globali.
Ritenuto che il possibile «fattore minimo» dipende fortemente dai mezzi disponibili derivanti dalla destinazione parzialmente vincolata della tassa sul CO2, quest’ultima è collegata all’ammontare della tassa sul CO2 nell’anno di inizio 2022 e ammonta a 1,5 per una tassa di 96 franchi e a 1,8 per una tassa sul CO2 a partire da 120 franchi per tonnellata di CO2. Questi fattori si basano sulle entrate previste per il 2022 dalla tassa sul CO2 e sui preventivi cantonali e dovranno essere applicati su più anni.
Sezione 4: Pianificazioni energetiche territoriali a livello cantonale, comunale e sovracomunale per fonti di energie rinnovabili
Art. 190 Pianificazione energetica territoriale
La pianificazione energetica territoriale ai sensi del presente articolo comprende, oltre all’analisi della situazione energetica attuale, anche obiettivi e provvedimenti sulle modalità del suo auspicato ulteriore sviluppo. Una pianificazione energetica territoriale completa può comprendere anche provvedimenti di riduzione del CO2 nel settore della mobilità (ad es. rete di stazioni di ricarica elettrica), nonché provvedimenti indiretti come zone edificabili per l’insediamento densificato. Il risultato di tale pianificazione consiste in geodati rappresentati sotto forma di mappa e illustrati in un rapporto. Al termine di una pianificazione energetica possono essere intrapresi ulteriori passi, quali studi di fattibilità o piani di attuazione, che non fanno tuttavia parte del provvedimento.
La promozione si rivolge in linea di principio ai Comuni. I Cantoni saranno sostenuti in via eccezionale qualora la pianificazione energetica comunale e cantonale coincidano in un’unica organizzazione. Possono ricevere un contributo singoli Comuni o più Comuni che allestiscono congiuntamente una pianificazione energetica territoriale (cpv. 1). In quest’ultimo caso, i Comuni devono designare un interlocutore centrale (cpv. 1).
Il contributo della Confederazione alla pianificazione energetica territoriale ammonta al 50 per cento, dei costi complessivi della pianificazione energetica, ma al massimo a 100 000 franchi (cpv. 2).