Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Una garanzia contro i rischi può essere concessa soltanto se la rete termica è dimensionata correttamente (cpv. 2). Il diametro del tubo è dimensionato sulla base della perdita di pressione specifica per metro di lunghezza della linea. Sulla base di esperienze pratiche, si raccomanda di progettare i singoli tratti parziali per una perdita di pressione specifica massima compresa tra 250 e 300 Pa/m per l’ampliamento finale previsto a temperatura di posa. In linea di principio, questo valore viene raggiunto solo con un numero esiguo di ore di esercizio, mentre il resto dell’anno la rete di teleriscaldamento risulta «sovradimensionata».
Le reti termiche coprono un’ampia gamma di prestazioni con una potenza di allacciamento inferiore a 100 kilowatt e fino a oltre 1 gigawatt. La statistica globale dell’energia della Confederazione presuppone inoltre che la rete di trasporto e di distribuzione utilizzi il suolo pubblico e che il calore sia venduto a terzi. Le grandi reti di calore all’interno di un’unità giuridica, come ad esempio un grande complesso residenziale, sono tecnicamente identiche a una rete di teleriscaldamento, ma non sono considerate teleriscaldamento. Il requisito minimo in questo contesto consiste in reti con potenza superiore a 100 chilowatt e 200 megawattora di acquisto di calore (cpv. 3).
La condizione per il mantenimento di una copertura è l’esercizio della rete termica con energie rinnovabili e calore residuo (cpv. 4). Finora, per la copertura del carico di punta e per un’eventuale riserva, sono spesso impiegate caldaie a gas naturale o con olio da riscaldamento. Affinché il teleriscaldamento ottenga un notevole vantaggio in termini di emissioni di CO2 rispetto ai riscaldamenti a olio e a gas decentrati, la quota fossile di carico di punta deve essere mantenuta al minimo mediante un’adeguata progettazione. Di regola, è possibile una quota del generatore di calore a carico di base pari all’80-90 per cento del fabbisogno annuo di calore.
Art. 203 Contributo
L’articolo disciplina l’importo del contributo che il richiedente può prevedere in caso di sinistro. L’importo esatto del contributo di garanzia non può tuttavia essere definito già al momento dell’inoltro della domanda; la Confederazione lo determinerà infatti una volta ricevuta la notifica del sinistro e conosciuta l’entità del danno.
L’importo del contributo di rischio assunto dal Fondo per il clima ammonta al massimo al 50 per cento dei costi causati dall’entità del danno o dell’impianto sostitutivo necessario per garantire la produzione di calore a lungo termine, ma al massimo a 5 milioni di franchi. Questo provvedimento costituisce una garanzia contro i rischi e non un contributo d’investimento. Tuttavia l’aliquota massima del sussidio è stata fissata al 50 e non al 100 per cento, pertanto il proprietario della rete ha un certo rischio residuo (cpv. 1). La concessione di un contributo di rischio offre ai progettisti la garanzia che, in caso di evento dannoso non pianificabile, il Fondo per il clima si assume una parte dei costi dei danni e che la rete termica possa quindi essere mantenuta in esercizio.
Il capoverso 2 stabilisce le indicazioni essenziali per la determinazione dell’importo della garanzia contro i rischi. Qualora dovesse verificarsi una limitazione della produzione di calore (art. 182 cpv. 1 lett. a) deve essere noto il tipo di impianto sostitutivo che dovrà fornire in futuro il calore e il suo costo (lett. a). Se per motivi non pianificabili viene meno una gran parte della vendita di calore (art. 182 cpv. 1 lett. b), per il calcolo dell’entità del danno sono rilevanti: la durata di ammortamento residua della rete o di parti di essa (lett. b), l’ammontare della vendita di calore venuta a mancare (lett. c) e se la relativa produzione in eccesso può essere smerciata altrimenti (lett. d).
Qualora venga meno la vendita di calore, occorre distinguere se per la fornitura al cliente a cui non viene più venduto il calore è stato costruito uno specifico tratto di rete separato, ad esempio per la fornitura di vapore acqueo o di calore di processo, o se per questo cliente non sono state necessarie opere di rete speciali. Nel primo caso, il danno si limita agli investimenti non ancora ammortizzati del tratto di rete separato mentre, nel secondo caso, all’insieme degli investimenti effettuati nella rete non ancora ammortizzati, ferma restando la rilevanza soprattutto della possibilità o meno di smerciare in altro modo la produzione di calore liberatasi.