Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Art. 179 Restituzione
Per i beneficiari di fondi provenienti dal Fondo per il clima o da un finanziamento previsto da una legge speciale si applicano le disposizioni degli articoli 28-30 LSu. Ad esempio in caso di inadempienza totale o parziale, è possibile esigere la restituzione, in tutto o in parte, degli aiuti finanziari concessi.
Art. 180 Valutazione
Conformemente all’articolo 59 legge sul CO2, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale, ogni quattro anni, un rapporto sull’evoluzione del Fondo per il clima. Questa valutazione viene idealmente sottoposta al Parlamento insieme al messaggio quadriennale. Per il primo messaggio, che il Consiglio federale adotterà presumibilmente nel primo trimestre 2022, non saranno tuttavia disponibili informazioni e dati sufficienti.
Oltre alla riduzione conseguita delle emissioni di gas serra e ai provvedimenti volti a prevenire i danni dovuti al clima (lett. a e b), la valutazione deve anche verificare il raggiungimento degli obiettivi secondo l’articolo 3 capoverso 3 legge sul CO2 (lett. c), il quale prevede che la Svizzera, oltre agli impegni assunti in virtù dell’Accordo di Parigi, debba ridurre la propria impronta di CO2 all’estero. Inoltre, il Fondo per il clima deve impiegare i propri mezzi in modo efficiente (lett. d), ossia ottenere il massimo effetto possibile, promuovere le innovazioni mobilitando anche l’economia privata e avere un impatto positivo sulla creazione di valore aggiunto e sull’occupazione (lett. e).
Art. 181 Esecuzione
Conformemente all’articolo 53 capoverso 5 legge sul CO2, il DATEC amministra il Fondo per il clima. In questa funzione, il DATEC decide anche la struttura organizzativa necessaria per la costituzione e l’esecuzione del Fondo per il clima, designa le persone incaricate della gestione e approva il regolamento del Fondo (cpv. 1). Il capoverso 2 garantisce che il DATEC, in quanto organo di gestione del Fondo per il clima, d’intesa con l’Amministrazione federale delle finanze (AFF) e il Controllo federale delle finanze (CFF), emani le direttive necessarie per attuare la vigilanza finanziaria e provveda al coordinamento dell’attività di controllo.
Sezione 2: Principi dell’utilizzo dei mezzi finanziari conformemente all’articolo 55 capoverso 2 della legge sul CO2
Art. 182 Utilizzo dei mezzi finanziari per provvedimenti di cui alle sezioni 4–10
La sezione 2 contiene le disposizioni comuni per tutti i provvedimenti di cui all’articolo 55 capoverso 2 legge sul CO2 concernenti l’impiego dei mezzi e la presentazione della domanda. Le seguenti sezioni 4–10 disciplinano i singoli provvedimenti.
In linea di principio, le domande di contributi per l’attuazione di uno dei provvedimenti previsti nelle sezioni 4–10 devono essere presentate all’UFE (cpv. 1). Le domande sono trattate in ordine di entrata. Non sono tenute liste d’attesa. Le domande sono respinte se non sono disponibili mezzi o se questi sono insufficienti (cpv. 2), tuttavia possono essere ripresentate l’anno successivo o quando i mezzi sono nuovamente disponibili. Le deroghe per i singoli provvedimenti sono disciplinate nelle sezioni successive, ad esempio per le garanzie in caso di danni. L’assegnazione dei mezzi per i singoli provvedimenti di cui all’articolo 55 capoverso 2 legge sul CO2 dipende dal fabbisogno di mezzi dei singoli provvedimenti, dalla liquidità complessiva del Fondo per il clima e dal contributo finale che i singoli impieghi forniscono (cpv. 3).
Art. 183 Considerazione della situazione economica delle aree rurali e delle regioni di montagna
Se nel corso dell’anno viene constatato che i mezzi non sono sufficienti a fare fronte a tutte le domande, si procede a stabilire le priorità. In attuazione dell’articolo 55 capoverso 3 della legge sul CO2, oltre al criterio dell’efficacia occorre tenere conto anche della situazione economica delle aree rurali e delle