Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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regioni di montagna. La delimitazione segue la definizione delle regioni di montagna del 2019 e la Tipologia dei Comuni e tipologia urbano-rurale 2012 dell’Ufficio federale di statistica, escludendo gli spazi a carattere urbano delle classi 11, 12, 13, 21 e 22. La tipologia considera i criteri del carattere urbano (densità, dimensioni e accessibilità) e i criteri socioeconomici. In tal modo si intende far confluire nelle aree rurali e nelle regioni di montagna una quota pari in media almeno al 40 per cento di tutti i provvedimenti finanziati nell’ambito dei progetti (cpv. 1). Nei primi due anni dell’esecuzione saranno analizzate la distribuzione geografica dei progetti e la considerazione adeguata della situazione economica. Non sono previsti provvedimenti speciali per promuovere progetti delle aree rurali e delle regioni di montagna.
Sezione 3: Riduzione a lungo termine delle emissioni di CO2 degli edifici
Art. 184 Diritto ai contributi globali
Il capoverso 1 stabilisce che la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni contributi globali secondo l’articolo 55 capoverso 1 legge sul CO2, se nella domanda di contributi globali il Cantone dichiara di essere disposto a realizzare un programma con provvedimenti secondo l’articolo 55 capoverso 1 della legge (lett. a), se i requisiti di cui agli articoli 55-60 dell’ordinanza sull’energia (OEn) sono rispettati (lett. b), se i provvedimenti permettono di ridurre efficacemente le emissioni di CO2 (lett. c) e se i provvedimenti sono attuati in maniera armonizzata intercantonale (lett. d). Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente provvedimenti che non danno diritto a contributi globali. In tal modo si delimitano i diversi strumenti della legge sull’energia e sul CO2 e si esclude il doppio computo degli effetti.
Art. 185 Esecuzione
I contributi globali sono versati annualmente (una volta a metà anno) (cpv. 1); la procedura è retta dagli articoli 63, 64 e 67 OEn (cpv. 2) e le spese di esecuzione sono indennizzate al Cantone, come sinora, con il 5 per cento dei contributi per la promozione da esso accordati e computabili come quota federale (cpv. 3).
Art. 186 Utilizzo delle risorse
Come finora, il Cantone deve utilizzare almeno l’80 per cento delle risorse derivanti dai contributi globali della Confederazione e dai crediti da esso stanziati per misure per l’impiego dell’energia e il recupero del calore residuo secondo l’articolo 50 LEne. In tal modo si garantisce che siano promosse in primo luogo misure che hanno un effetto dimostrabile (art. 184 cpv. 1 lett. c). Le misure di informazione e consulenza (art. 47 LEne), nonché la formazione e la formazione continua (art. 48 LEne), sono pilastri importanti, ma non possono essere depositate con un modello d’impatto, o possono esserlo solo con un grande dispendio.
Art. 187 Comunicazione
Secondo il capoverso 1, l’UFE è responsabile della comunicazione a livello nazionale del programma per la riduzione delle emissioni di CO2 negli edifici. Esso impiega a tale fine al massimo un milione di franchi all’anno (cpv. 2) L’UFE stabilisce inoltre i principi volti a garantire una comunicazione unitaria in tutti i Cantoni (cpv. 3). In tal modo si garantisce l’esercizio e la disponibilità di una piattaforma centrale per il Programma Edifici, così come un accesso uniforme per tutti gli interessati. Il capoverso 4 stabilisce inoltre che il Cantone deve rendere noti i propri programmi di promozione e comunicare in forma appropriata che una parte dei mezzi finanziari destinati alla promozione deriva dai proventi della tassa sul CO2. In tal modo, i Cantoni sensibilizzano la popolazione e le imprese e mostrano in modo trasparente da dove provengono i mezzi finanziari.