Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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garanzia sussiste solo a condizione che non esista una copertura assicurativa commerciale e che il rischio non possa essere evitato in altro modo. Sono esclusi dalla garanzia i danni causati da forza maggiore o da colpa propria. Se la rete termica e l’impianto di produzione di calore non appartengono agli stessi proprietari, questi devono convenire contrattualmente chi ha diritto a una garanzia contro i rischi e presenta una relativa domanda all’UFE.
Se la produzione di calore, che secondo l’articolo 55 capoverso 2 lettera e legge sul CO2 deve provenire da energie rinnovabili o da calore residuo, viene limitata per motivi non pianificabili, il gestore di rete ha diritto a un contributo dal Fondo per il clima per costruire un impianto sostitutivo con calore proveniente da energie rinnovabili, garantendo in tal modo a lungo termine l’approvvigionamento di calore. Se esiste già un tale impianto sostitutivo, non sussiste alcun diritto alla garanzia. In questo contesto, non sono considerati pianificabili, ad esempio, l’improvvisa cessazione o diminuzione del calore residuo proveniente da impianti industriali e centri di calcolo a seguito di un fallimento o di un trasferimento di ubicazione o l’esaurimento della sorgente di calore in caso di utilizzo diretto della geotermia. La scomparsa di altre fonti di calore, come ad esempio il calore residuo proveniente da un impianto di incenerimento dei rifiuti urbani, è invece considerata in linea di massima pianificabile o assicurabile mediante un modello assicurativo dell’economia privata, per cui non può essere fatto valere alcun diritto alla garanzia contro i rischi.
Oltre a una produzione di calore limitata, sussiste il rischio che una parte considerevole dell’acquisto di calore venga meno senza possibilità di pianificazione e che i proprietari della rete termica e del relativo impianto di produzione di calore non possano quindi ammortizzare interamente i loro investimenti. Ciò si verifica se per un grande cliente è stato costruito uno specifico tratto di rete per la fornitura di calore o se una quantità considerevole di calore non può più essere fornita e non può neppure essere venduta in altro modo, ad esempio mediante l’allacciamento di nuovi clienti. Sono considerate rilevanti e quindi contemplabili nell’ambito di una copertura dei rischi la cessazione della fornitura di calore di almeno 2 megawatt di potenza o una cessazione della fornitura di calore pari ad almeno il 40 per cento della vendita totale di calore all’interno della rete termica considerata. Una notevole cessazione della fornitura di calore è indipendente dal tipo di produzione di calore finché il calore è ottenuto da energie rinnovabili o dal calore residuo.
Il capoverso 2 precisa che l’impianto sostitutivo necessario a seguito della limitazione della produzione di calore di cui al capoverso 1 lettera a deve essere alimentato con energie rinnovabili. È pertanto esclusa la sostituzione con una produzione permanente di calore fossile. Una soluzione provvisoria a breve termine, che può essere necessaria per garantire l’approvvigionamento di calore, può consistere anche in fonti di calore fossili. Per una soluzione sostitutiva provvisoria, il Fondo per il clima non accorda contributi per la copertura dei rischi. Il richiedente deve già indicare al momento della presentazione della domanda la modalità di sostituzione permanente della sorgente di calore in caso di sinistro. Il richiedente può beneficiare di una garanzia contro i rischi se la vendita del calore, come descritta al capoverso 1 lettera b, non è pianificabile e viene a mancare in quantità considerevole. Secondo il capoverso 3, ciò non comprende, tra l’altro, gli adeguamenti della vendita del calore dovuti a miglioramenti dell’efficienza presso il cliente, ad esempio mediante il risanamento di edifici (lett. a), l’ottimizzazione di processi (lett. b) o il guasto tecnico dell’impianto di generazione di calore (lett. c).
Il capoverso 4 disciplina la durata massima di una copertura dei rischi da parte del Fondo per il clima. I contratti di fornitura di calore durano solo in rari casi più di 20 anni, motivo per cui anche la copertura dei rischi è limitata a un massimo di 20 anni dalla messa in esercizio della nuova rete termica o dell’ampliamento della rete termica e dei relativi impianti di produzione di calore. A partire dal decimo anno dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza non saranno più accordate nuove garanzie contro i rischi.
Art. 202 Requisiti
Con reti termiche s’intende un’infrastruttura che eroga energia termica a più edifici su fondi diversi. Il requisito minimo consiste in una rete con almeno una fonte di calore e tre utilizzatori di calore (cpv. 1).