Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/59: Revisione totale dell’ordinanza sulla riduzione delle emissioni di CO2 (ordinanza sul CO2): avvio della procedura di consultazione · 131 pagine
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Sezione 6: Sostituzione dei riscaldamenti a combustibili fossili e dei riscaldamenti a resistenza elettrica fissi con impianti di produzione di calore alimentati con energie rinnovabili
Art. 198
Il capoverso 1 descrive i provvedimenti che la Confederazione promuove nell’ambito dei budget disponibili per l’articolo 55 capoverso 2 lettera c legge sul CO2.
Con un contributo ai costi per lo smantellamento dell’attuale produttore di calore (premio alla demolizione) si intende motivare i proprietari di edifici a sostituire i loro attuali riscaldamenti a combustibili fossili o il loro riscaldamento a resistenza elettrica fisso con un sistema di riscaldamento a energia rinnovabile (tra l’altro pompa di calore, riscaldamento a legna, impianto di riscaldamento fotovoltaico, teleriscaldamento alimentato per oltre il 75 per cento da energia rinnovabile o calore residuo). La promozione deve essere attuata il più rapidamente possibile mediante una semplice prova della sostituzione. L’importo dei contributi per la promozione si basa sui costi per lo smantellamento del vecchio sistema. Con contributi per la promozione complementari e/o deduzioni fiscali i Cantoni possono creare incentivi supplementari. In considerazione dei mezzi a disposizione, la promozione è limitata agli edifici abitativi e a un massimo di 5000 franchi. Il contributo per la promozione ammonta a un importo forfettario di 500 franchi per unità abitativa, tuttavia ad almeno 2000 franchi e al massimo a 5000 franchi. Ciò significa che, ad esempio, il contributo per la promozione ammonta a 2000 franchi per una casa unifamiliare, a 3000 franchi per una casa plurifamiliare con sei unità abitative e a 5000 franchi per una casa plurifamiliare con 10 unità abitative o più (lett. a).
La prima consulenza a bassa soglia «calore rinnovabile» mostra ai proprietari degli edifici alternative a un sistema di riscaldamento a combustibili fossili o a un riscaldamento a resistenza elettrica fisso. Infatti, secondo uno studio della Città di Zurigo del 201736, oltre la metà delle persone che hanno scelto un sistema a combustibile fossile non ha assolutamente preso in considerazione un sistema rinnovabile. La prima consulenza «calore rinnovabile» è un’offerta di consulenza elaborata da SvizzeraEnergia in collaborazione con i Cantoni, le associazioni professionali e altri partner, nell’ambito della quale specialisti adeguatamente qualificati e formati (stato metà marzo 2020: più di 1700) del settore del riscaldamento e dell’energia visitano gli edifici, fornendo ai relativi proprietari consulenza in loco in merito alle possibilità di sostituzione del riscaldamento. Per le case unifamiliari e plurifamiliari fino a sei unità abitative è versato un contributo forfettario di 500 franchi per generatore di calore (lett. b), mentre per le comunioni di comproprietari per piani e per le abitazioni plurifamiliari oltre le sei unità abitative il contributo forfettario versato ammonta a 1500 franchi per generatore di calore (lett. c). Normalmente il contributo per la promozione copre i costi della prima consulenza.
Il programma di promozione deve essere gestito dai singoli Cantoni (o da un servizio designato dal Cantone) secondo le prescrizioni della Confederazione (tra l’altro condizioni di promozione, requisiti in materia di garanzia della qualità), al fine di sfruttare in modo ottimale le strutture esistenti. I dettagli saranno disciplinati in una convenzione sulle prestazioni con il rispettivo Cantone, che per le sue spese d’esecuzione riceverà un indennizzo pari ad al massimo il 5 per cento dei propri contributi per la promozione (cpv. 2). Se un Cantone non intende occuparsi dell’esecuzione, la Confederazione aggiudicherà l’esecuzione per questo territorio cantonale a terzi mediante concorso d’appalto.
La promozione multipla mediante provvedimenti cantonali secondo l’articolo 55 capoverso 1 legge sul CO2 è ammessa se il contributo complessivo corrisposto per un provvedimento non supera l’80 per cento dei costi d’investimento totali (cpv. 3). In tal modo, l’interesse proprio dei proprietari dell’edificio all’adozione del provvedimento rimane invariato, in quanto effettuano una parte dell’investimento nella
36 Themenbereich Gebäude - Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energieträger beim Heizungsersatz - Forschungsprojekt FP-2.8 - Zusammenfassung, settembre 2017, econcept AG