Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 69Fedlex · Rapporto esplicativo
7L’UFAG pubblica i contributi assegnati alla Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes.
Art. 25
1Per progetti di ricerca sulle risorse zoogenetiche le organizzazioni di allevamento riconosciute e gli istituti di scuole universitarie federali e cantonali sono sostenuti mediante contributi. I contributi ammontano complessivamente al massimo a 100 000 franchi all’anno.
2L’UFAG pubblica i contributi assegnati a ciascuna organizzazione o a ciascun istituto nonché per ciascuna misura.
Titolo dopo l’art. 25
Sezione 6a: Compiti dell’Istituto nazionale svizzero di allevamento equino
Art. 25a
1L’Istituto di allevamento equino in virtù dell’articolo 147 della legge del 29 aprile 19984 sull’agricoltura ha i seguenti compiti:
a. promuove la varietà genetica della razza delle Franches Montagnes, la mette a disposizione degli allevatori in vivo e in vitro nonché sostiene altre misure di conservazione della Federazione svizzera della razza delle Franches Montagnes;
b. svolge ricerca applicata nei settori dell’allevamento, della detenzione e dell’uso dei cavalli collaborando principalmente con le scuole universitarie;
c. supporta gli allevatori nella loro attività zootecnica;
d. promuove, nel settore della detenzione e dell’uso dei cavalli, il trasferimento di conoscenze e offre consulenza;
e. detiene equidi e mette a disposizione infrastrutture e impianti per poter adempiere i compiti di cui alle lettere a-d.
2Per le sue prestazioni e spese l’Istituto di allevamento equino riscuote delle tasse; queste si basano sull’ordinanza del 16 giugno 20065 concernente le tasse dell’Ufficio federale dell’agricoltura.
Art. 26 cpv. 3
3I certificati di ascendenza di cui al capoverso 1 possono essere rilasciati solo da organizzazioni di allevamento riconosciute.