Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine

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9 Ordinanza concernente il mercato del bestiame da macello e della carne (Ordinanza sul bestiame da macello, OBM), RS 916.341

9.1 Situazione iniziale

L’ordinanza sul bestiame da macello fissa le disposizioni applicabili al bestiame da macello e alla carne anche per quanto concerne l’importazione nel quadro dei contingenti doganali e la delega di determinati compiti.

Per la carne di animali della specie bovina, la carne di maiale in mezzene e i muscoli di manzo preparati, salati e conditi (dal 1° gennaio 2021) si applicano periodi d’importazione di quattro settimane per la liberazione delle importazioni nel quadro dei contingenti doganali. Per le altre categorie di carne il periodo d’importazione è il trimestre o l’anno civile.

La limitazione a periodi d’importazione di quattro settimane può far sì che per importare in particolare i tagli speciali di manzo da oltreoceano si opti in primo luogo per il trasporto aereo anziché via mare su navi frigo. Ciò pone dei problemi nell’ottica della protezione del clima e sta diventando un aspetto sempre più importante dal profilo della sostenibilità della filiera agroalimentare.

9.2 Sintesi delle principali modifiche

Per garantire agli importatori maggiore flessibilità a livello di acquisti e logistica, dando loro modo eventualmente di importare la carne bovina da oltreoceano via mare anziché via aria, il periodo d’importazione di quattro settimane applicato per la carne di animali della specie bovina e la carne di maiale in mezzene viene esteso al trimestre. In questo modo si riducono le liberazioni e le vendite all’asta sgravando l’onere amministrativo degli importatori e delle autorità.

Parallelamente all’estensione dei periodi d’importazione, la possibilità di stabilire un secondo quantitativo d’importazione viene estesa alla carne di animali della specie bovina, alla carne di maiale in mezzene e ai muscoli di manzo preparati, salati e conditi. Ciò fa sì che, nonostante periodi d’importazione più lunghi, si possa reagire con flessibilità agli eventi esterni rilevanti dal profilo del mercato.

9.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 16 capoverso 3

Il periodo d’importazione è il trimestre per la carne di animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina, per i muscoli di manzo preparati, salati e conditi, per la carne di maiale in mezzene, per la carne di pollame, comprese le conserve di pollame, nonché per le frattaglie di animali delle specie bovina, suina, equina, ovina e caprina nonché di pollame (lettera b).

Per tutte le altre categorie di carne e di prodotti carnei il periodo d’importazione in virtù del diritto vigente è l’anno civile.

9.4 Risultati della procedura di consultazione

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9.5 Ripercussioni

9.5.1 Confederazione

Il volume dei mandati nel quadro del vigente accordo di prestazione con l’organizzazione privata per il bestiame del macello e la carne (Cooperativa Proviande) per lo svolgimento delle riunioni sull’importazione di carne può essere ridotto di due terzi circa, con un risparmio annuo di 120'000 franchi circa.

9.5.2 Cantoni

Nessuna ripercussione.