Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/6: Pacchetto di ordinanze agricole 2021 · 146 pagine
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Ordinanza sul bestiame da macello
9.5.3 Economia
Con l’abolizione della limitazione statale del periodo d’importazione a quattro settimane, gli attori hanno la possibilità di scegliere liberamente il mezzo di trasporto. Ciò determina una diminuzione dell’impatto ambientale e dei costi di acquisizione. Passando da liberazioni mensili a liberazioni trimestrali si riduce anche l’onere amministrativo degli attori privati e ciò potrebbe comportare una semplificazione e una riduzione dei costi.
Con l’abolizione delle liberazioni con una cadenza di quattro settimane vi sono meno possibilità di attuare interventi a breve termine e quindi di reagire rapidamente a eventi sul mercato di più ampia portata. La combinazione di periodi di liberazione più estesi ed eventi esogeni imprevedibili come
nell’estate 2018 (siccità) o nella primavera 2020 (chiusura della ristorazione a causa del Covid-19) potrebbe mettere sotto pressione i mercati. La possibilità di prorogare il periodo d’importazione corrente o di stabilire parallelamente un secondo quantitativo d’importazione riduce questo rischio.
9.6 Rapporto con il diritto internazionale
L’estensione dei periodi di contingentamento è fondamentalmente in linea con gli impegni commerciali assunti dalla Svizzera nel quadro dell’OMC, secondo cui l’amministrazione dei contingenti non deve creare restrizioni commerciali o effetti distorsivi sulle importazioni che vanno oltre la limitazione quantitativa dei contingenti concordata.
9.7 Entrata in vigore
L’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2022.
9.8 Basi legali
Articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.