Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 10 pagine

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La presente proposta di revisione rappresenta un compromesso che prende in considerazione le richieste più rilevanti delle principali parti in causa. Alcune richieste non sono state accolte, perché erano in contrasto con il principio di tutela della salute o con importanti principi della legge sul lavoro oppure perché non avevano alcun nesso diretto con l’idea di un modello di orario di lavoro annuale.

3. Commento alla nuova disposizione

In generale

Nella presente revisione di ordinanza è stato introdotto un nuovo articolo (34a OLL 2), in virtù del quale i lavoratori attivi in determinate aziende del settore terziario e che ricoprono una funzione dirigenziale o di specialisti possono essere impiegati in base a un modello di orario di lavoro annuale definito al capoverso 3. Questo, tuttavia, a condizione che: percepiscano un reddito annuo lordo superiore a 120 000 franchi o siano in possesso di un titolo universitario, dispongano di un’ampia autonomia nel loro lavoro e siano prevalentemente liberi di stabilire i propri orari di lavoro.

Durante le trattative, i rappresentanti dei lavoratori hanno posto come condizione imperativa che il modello di orario di lavoro annuale venisse disciplinato nel dettaglio nella sezione 3 della OLL 2 (Categorie di lavoratori e di aziende assoggettate) e non in una nuova disposizione speciale della sezione 2, che il Consiglio federale potrebbe dichiarare applicabile anche per altre tipologie di aziende in occasione di un’eventuale revisione futura.

La subordinazione a questo tipo di modello di orario di lavoro annuale implica innanzitutto che la durata massima della settimana lavorativa di 45 o 50 ore non è più considerata un valore determinante di riferimento; ciò significa che ai lavoratori in questione non si applicheranno più neppure le disposizioni in materia di durata massima della settimana lavorativa e lavoro straordinario (art. 34a cpv. 3 lett. a OLL 2). È stato tuttavia fissato un limite massimo assoluto, pari a 63 ore di lavoro settimanale. Inoltre, l’unico criterio rilevante resta il numero di ore in esubero maturate alla fine dell’anno civile o commerciale rispetto al numero delle ore obbligatorie annuali concordate. Il numero delle ore in esubero è limitato: alla fine dell’anno il saldo delle ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto non può superare le 170 ore e la durata del lavoro settimanale, sulla quale poggia questo modello di orario di lavoro annuale, non deve superare le 45 ore, in media. Se, applicando questo principio, alla fine dell’anno si registrano ore in esubero, queste ultime dovranno essere remunerate con un supplemento salariale del 25 per cento almeno oppure dovranno essere compensate con un congedo nell’anno seguente.

Per i lavoratori subordinati a questo modello di orario di lavoro annuale sono previste ulteriori misure di flessibilizzazione. Innanzitutto, il periodo di lavoro quotidiano autorizzato è prolungato da 14 (secondo l’art. 10 cpv. 3 LL) a 15 ore (cfr. art. 34a cpv. 3 lett. d OLL 2). Secondariamente, il riposo giornaliero potrà essere ridotto fino a nove ore più volte alla settimana (cfr. art. 34a cpv. 3 lett. e OLL 2). Infine, i lavoratori in questione potranno lavorare la domenica senza previa autorizzazione, ma al massimo sei domeniche all’anno e per un massimo di cinque ore ogni domenica (cfr. art. 34a cpv. 3 lett. f OLL 2).

Queste misure di flessibilizzazione dovranno essere accompagnate da un potenziamento dei provvedimenti di tutela della salute: i datori di lavoro devono cioè prevedere provvedimenti preventivi di tutela della salute in collaborazione con i lavoratori, o con i loro rappresentanti, subordinati a questo modello di orario di lavoro annuale, prestando una particolare attenzione ai rischi psicosociali (cfr. art. 34a cpv. 4 OLL 2).

Sono fatte salve tutte le rimanenti disposizioni: il divieto di lavoro notturno resta valido senza limitazioni; come in passato, si può lavorare per al massimo sei giorni consecutivi; la semigiornata libera settimanale di otto ore dev’essere mantenuta (art. 21 LL); e resta invariata anche la regolamentazione delle pause di cui all’articolo 15 LL. Inoltre il tempo di lavoro