Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 10 pagine

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che giustifichino il lavoro domenicale continuativo. Viceversa in queste aziende è talvolta necessario che per un urgente bisogno i dipendenti debbano eccezionalmente lavorare alcune ore alla domenica. Per questo motivo la disposizione prevede che, secondo il nuovo modello di orario di lavoro annuale, i lavoratori possano lavorare, senza previa autorizzazione, al massimo sei domeniche all’anno, per un massimo di cinque ore ogni domenica.

Il lavoro domenicale di una durata massima di cinque ore dev’essere compensato con tempo libero 1:1 (cfr. art. 20 cpv. 2 LL). Il lavoro domenicale non soggetto ad autorizzazione è stato limitato a queste cinque ore per semplificarne la compensazione, rispetto a una soluzione in cui il datore di lavoro sia tenuto a concedere un riposo di 35 ore consecutive nella settimana successiva al lavoro domenicale o in quella seguente.

Il limite di sei domeniche qualifica questo lavoro domenicale come temporaneo, ragione per cui dovrà essere accordato un supplemento salariale del 50 per cento (cfr. art. 19 cpv. 3 LL).

Registrazione del tempo di lavoro (lettera g)

Secondo l’articolo 46 LL, i datori di lavoro sono tenuti a tenere a disposizione delle autorità d’esecuzione e di vigilanza gli elenchi e gli altri atti da cui risultano chiaramente le indicazioni necessarie all’esecuzione della legge e delle relative ordinanze.

Conformemente all’articolo 73 OLL 1, i datori di lavoro devono fornire all’ispettorato cantonale del lavoro la documentazione relativa agli orari di lavoro e di riposo dei propri dipendenti. Questa documentazione deve essere chiara e strutturata in modo tale che il contenuto delle informazioni sia comprensibile e verificabile da parte del datore di lavoro, del lavoratore e dell’autorità competente. Inoltre, le modalità di registrazione dell’orario di lavoro possono essere determinate liberamente dal datore di lavoro. La cosa più importante è che rifletta il tempo effettivo di lavoro. Quando si utilizza questo modello di orario di lavoro annuale non è possibile rinunciare alla registrazione della durata del lavoro (art. 73a OLL 1) od optare per una registrazione semplificata (art. 73b OLL 1).

Articolo 34a capoverso 4: provvedimenti di prevenzione

L’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza 3 concernente la legge sul lavoro9 (OLL 3) dispone che il datore di lavoro debba adottare tutte le disposizioni e tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della salute fisica e psichica dei lavoratori.

In una precedente versione della revisione era stato previsto di integrare nella OLL 3 la disposizione sui provvedimenti di prevenzione specifici. A seguito delle discussioni si è però deciso di integrarla direttamente nell’articolo 34a OLL 2.

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati a questo modello di orario di lavoro annuale, il datore di lavoro deve prevedere provvedimenti di prevenzione di tutela della salute, nell’ambito dei quali si presti particolare attenzione ai rischi psicosociali come lo stress, il sovraccarico di lavoro, le difficoltà per conciliare vita privata e professionale, ecc.

A tal fine il datore di lavoro dovrà rilevare sistematicamente i pericoli per la salute nell’ambito dei rischi psicosociali, insiti per esempio nell’organizzazione, nei contenuti e nell’intensità del lavoro o nelle condizioni di lavoro.

Il datore di lavoro è tenuto ad acquisire le necessarie competenze. Se tali competenze non sono presenti all’interno dell’azienda, si devono coinvolgere specialisti esterni, dotati della preparazione richiesta nel campo dei rischi psicosociali.

Il datore di lavoro deve inoltre coinvolgere i lavoratori o i loro rappresentanti, che possono richiedere un’analisi approfondita di determinate problematiche. Sulla base dei risultati

9 RS 822.113