Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 10 pagine
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modello di orario di lavoro annuale comporta pertanto una maggiore tutela di questa categoria di lavoratori.
Compensazione delle ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto (lettera c)
Se, alla fine dell’anno civile o commerciale, il lavoratore ha accumulato ore in esubero, queste ultime dovranno essere remunerate con un supplemento salariale del 25 per cento oppure andranno compensate l’anno seguente con un congedo di uguale durata. Le modalità per compensare le ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto va concordata per contratto (cfr. cpv. 2). Per ragioni legate alla tutela della salute, la compensazione sotto forma di congedo entro l’anno seguente prevale sulla remunerazione. Contrariamente all’articolo 13 capoverso 1 LL, che per determinate categorie di lavoratori non prevede nessun supplemento salariale per le prime 60 ore di lavoro straordinario, l’obbligo di remunerare le ore in esubero prestate nell’ambito di questo modello di orario di lavoro annuale vale già a partire dalla prima ora straordinaria.
Anche le ore in esubero che oltrepassano la soglia delle 170 ore devono essere compensate. Se si riscontra il superamento di tale soglia, l’Ispettorato del lavoro procede conformemente agli articoli 51 segg. LL.
È fatto salvo l’articolo 321c capoversi 2 e 3 CO. In particolare, il consenso del lavoratore alla compensazione mediante congedo richiesto dall’articolo 321c capoverso 2 CO è considerato dato in virtù della convenzione di cui al capoverso 2.
Durata del lavoro diurno e serale (lettera d)
Nelle aziende che forniscono servizi nei settori della consulenza, della revisione contabile e dell’amministrazione fiduciaria i singoli lavoratori possono essere occupati nel lavoro diurno e serale, incluse le pause e il lavoro straordinario, per al massimo 15 ore, e non 14, come disciplinato nell’articolo 10 capoverso 3 LL. Detratte le pause minime fissate per legge (cfr. art. 15 LL), durante una giornata si potrà lavorare al massimo 13 ore.
Resta applicabile quanto previsto nell’articolo 10 capoversi 1 e 2 LL, secondo cui il lavoro diurno e serale dell’azienda è di 17 ore al massimo e si svolge normalmente tra le 6.00 e le 23.00. Non si viene così a modificare il periodo notturno. In caso di introduzione del lavoro serale (dalle ore 20.00), i rappresentanti dei lavoratori o, in loro assenza, i lavoratori dell’azienda, hanno inoltre il diritto di essere sentiti.
Riduzione del riposo giornaliero (lettera e)
Il riposo giornaliero dei lavoratori occupati in aziende che forniscono servizi nei settori della consulenza, della revisione contabile e dell’amministrazione fiduciaria può essere ridotto fino a nove ore più volte nel corso della settimana, a condizione che nella media di quattro settimane si assicuri una durata del riposo giornaliero di 12 ore. Viene invece meno la possibilità generalmente valida, prevista dalla legge, di ridurre il periodo di riposo a otto ore una volta alla settimana (cfr. art. 15a cpv. 2 LL). L’attuale metodo di calcolo del valore medio resta invariato: vengono cioè considerati unicamente i periodi di riposo giornalieri tra due giorni lavorativi. Rispetto alla disposizione speciale già in vigore (art. 9 cpv. 1 OLL 2), questo modello di orario di lavoro annuale concede maggiore flessibilità alle aziende raddoppiando da due a quattro settimane il periodo entro il quale deve avvenire la compensazione.
Lavoro domenicale (lettera f)
Conformemente all’articolo 18 capoverso 1 LL, il lavoro domenicale è in linea di principio vietato. Sono ammesse eccezioni in casi motivati, se è fornita l’autorizzazione richiesta o nell’ambito delle disposizioni speciali dell’OLL 2. Il lavoro domenicale temporaneo è autorizzato se ne è provato l’urgente bisogno (art. 19 cpv. 3 LL).
Nelle aziende che forniscono servizi nei settori della consulenza, della revisione contabile e dell’amministrazione fiduciaria non sussistono motivi di indispensabilità tecnica o economica