Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/65: Modifica dell’ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) · 10 pagine

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Ai fini della tutela della salute, viene comunque fissata una soglia massima assoluta di 63 ore di tempo di lavoro settimanale.

Massima durata della settimana lavorativa nella media dell’anno (lettera a)

L’introduzione di un modello di orario di lavoro annuale ai sensi di questo nuovo articolo 34a è lasciata alle parti. Per poter beneficiare della nuova regolamentazione, il numero di ore di lavoro annuale concordato non può tuttavia superare le 45 ore settimanali calcolate sulla media dell’anno civile o commerciale. In caso di occupazione a tempo parziale, il numero massimo di ore annuali si riduce proporzionalmente. Per determinare il numero delle settimane per anno civile o commerciale vanno detratte le settimane di ferie convenute tra le parti e i giorni festivi parificati alle domeniche che cadono in un giorno lavorativo (nella media degli anni, i giorni festivi da detrarre corrispondono a una settimana di vacanza supplementare). Il tempo di lavoro annuale massimo è dunque di 2115 ore (52 settimane - 4 settimane di ferie

- 1 settimana di festività x 45 h) = 2115 h.

Si tratta di un calcolo approssimativo che funge da riferimento.

Viceversa, questo modello di orario di lavoro annuale è naturalmente ammissibile anche se il tempo di lavoro annuale convenuto si basa su un orario di lavoro settimanale inferiore a 45 ore.

Per tutelare la salute dei lavoratori in questione e a fini di trasparenza, viene stabilito che il singolo lavoratore possa lavorare al massimo per 63 ore. Questo limite è già fissato oggi per legge per diversi settori che possono lavorare nove ore al giorno per sette giorni consecutivi (cfr. art. 7 cpv. 2 OLL 2).

Si precisa esplicitamente che se i lavoratori sono impiegati secondo questo modello di orario di lavoro annuale, le disposizioni sulla durata massima della settimana lavorativa e sugli straordinari (art. 9, 12 e 13 LL) non sono applicabili.

Sono fatte salve le regole del CO. In teoria è ipotizzabile un modello sulla base dell’orario di lavoro annuale secondo le disposizioni degli articoli 319 segg. CO, in particolare in combinato disposto con l'articolo 321c capoverso 1 CO. Come indicato al capoverso 2, le parti devono concordare per contratto il modello utilizzato.

Saldo delle ore di lavoro prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto (Lettera b)

Alla fine dell’anno civile o commerciale, i lavoratori con questo modello di orario di lavoro annuale possono avere accumulato al massimo 170 ore in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto. Ciò significa che le ore in esubero possono essere soggette a oscillazioni nel corso dell’anno civile o commerciale e il numero massimo di 170 ore può temporaneamente essere superato. Si tratta di una deroga a quanto previsto oggi per legge, ossia che ogni ora di lavoro straordinario prestata nel corso dell’anno – indipendentemente dal fatto che venga compensata o remunerata – viene sommata fino al raggiungimento del numero massimo di 170 di cui all’articolo 12 capoverso 2 LL (cosiddetto principio del saldo lordo).

In caso di occupazione a tempo parziale, il numero massimo di ore prestate in eccesso rispetto al numero di ore annuali convenuto si riduce proporzionalmente. Ciò significa

che queste ore in esubero dei lavoratori a tempo parziale devono essere obbligatoriamente remunerate con un supplemento del 25 per cento o compensate con tempo libero di pari durata già al superamento del tempo di lavoro annuale proporzionalmente ridotto. Una riduzione proporzionale è effettuata anche nel caso in cui il lavoratore svolga più attività parallele. In linea con la prassi odierna, il calcolo proporzionale dovrebbe applicarsi anche in caso di impiego di durata inferiore a un anno.

In base alla legislazione in vigore, la durata massima della settimana lavorativa non si riduce in caso di occupazione a tempo parziale, ovvero restano validi gli attuali limiti massimi. Questo