Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/69: Modifica della legge sull’imposizione del tabacco · 11 pagine

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Fino a oggi le sigarette elettroniche sono considerate oggetti d’uso e rientrano nel campo d’applicazione della legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (Lderr; RS 817.0). A livello federale non esistono disposizioni che disciplinano la vendita, la pubblicità e la protezione dei giovani. Alcuni Cantoni, come Basilea Campagna, Basilea Città, Friburgo, Ginevra, Neuchâtel e Vallese hanno iniziato a regolamentare le sigarette elettroniche. La nuova legge federale del 1° ottobre 20213 sui prodotti del tabacco (LPTab; 15.075), con entrata in vigore prevista nel 2023, introduce nuove disposizioni per le sigarette elettroniche, in particolare vietandone la consegna ai minorenni in tutta la Svizzera e imponendo limitazioni alla loro commercializzazione. In materia di protezione dei giovani e di pubblicità, le sigarette elettroniche vengono equiparate ai classici prodotti del tabacco. In occasione delle deliberazioni parlamentari concernenti la nuova LPTab è stata sollevata anche la questione dell’imposizione delle sigarette elettroniche. Con una mozione (19.3958 «Imposizione delle sigarette elettroniche»), nel mese di agosto 2019 la Commissione per la sicurezza sociale e la sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) ha incaricato il Consiglio federale di elaborare un progetto legislativo per reintrodurre l’imposizione delle sigarette elettroniche. Nell’elaborazione del progetto e segnatamente nella quantificazione dell’aliquota d’imposta si chiede di tenere conto del minore potenziale di rischio per la salute rappresentato dalle sigarette elettroniche. Un fattore, questo, che nella funzione meramente fiscale assegnata all’imposta sul tabacco finiva sempre per essere relegato in secondo piano.

1.2 Alternative esaminate e opzione scelta

L’imposta sul tabacco è un’imposta di consumo. Nel caso delle sigarette elettroniche, quindi, soggiacciono all’imposta unicamente i liquidi e le cartucce di ricarica. Gli apparecchi non sono imposti in quanto tali. Il Consiglio federale prevede un’imposizione differenziata a seconda del sistema della sigaretta elettronica.

1.2.1 Liquidi per apparecchi con contenitori ricaricabili (sistema aperto)

In linea di principio sarebbe possibile tassare tutti i liquidi di ricarica, quindi anche quelli privi di nicotina. Così facendo, tuttavia, sarebbe molto difficile delimitare il perimetro dell’imposta in quanto i liquidi di ricarica sono composti da ingredienti comunemente utilizzati in vari settori (p. es. aromi alimentari, glicole polipropilenico o glicerina). Queste materie di base possono essere acquistate liberamente dai consumatori e usati per produrre liquidi., Nel caso dei sistemi aperti un’imposizione generica rischierebbe quindi di indurre i consumatori a ripiegare su ingredienti non imposti, con l’aggravante di un mancato controllo di qualità per quanto concerne i requisiti di igiene e di sicurezza delle miscelazioni realizzate in proprio. L’efficacia dell’imposta verrebbe così messa a rischio sia dal punto di vista della politica fiscale sia da quello della politica sanitaria. Per questa ragione è opportuno che siano imposti unicamente i liquidi contenenti nicotina.

Per soddisfare la richiesta di un profilo rischio differenziato, è consigliabile delimitare ulteriormente la categoria dei liquidi di ricarica destinati ad apparecchi con contenitori ricaricabili. La pericolosità di un prodotto è determinata dalla frequenza della sua assunzione e dalla dipendenza dallo stesso. È indubbio che il potenziale di dipendenza dalle sigarette elettroniche risieda nella nicotina e che esso sia proporzionale al grado di concentrazione della stessa. Per principio, l’imposta deve pertanto essere riscossa in base alla quantità di nicotina in milligrammi.

Questa soluzione è preferibile anche dal punto di vista degli operatori economici e assicura un sistema di riscossione semplice. In molti punti vendita specializzati è ormai consuetudine diffusa per i consumatori acquistare liquidi di ricarica aromatizzati ma privi di nicotina e chiedere al personale specializzato presente in negozio di arricchire il liquido con cosiddette iniezioni di nicotina, in base alle proprie esigenze. Le sostanze iniettate non sono aromatizzate e presentano un’elevata concentrazione di nicotina. Visto che l’imposizione interesserebbe queste iniezioni di nicotina, è superfluo identificare il tipo e la quantità di liquidi di ricarica con i quali la nicotina viene miscelata.

La soluzione proposta ha anche il vantaggio di tenere conto delle possibili evoluzioni tecnologiche. A maggior ragione se si considera che i produttori degli apparecchi stanno già lavorando per riuscire a ridurre la quantità di liquido consumato nelle sigarette elettroniche pur mantenendo o addirittura aumentando la concentrazione di nicotina. L'imposizione sulla quantità di nicotina contenuta

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