Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/71: Revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione, allegato 1 e allegato 2 · 11 pagine

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1 Introduzione

Con la presente revisione dell’ordinanza sulla radiotelevisione (ORTV)1, il Consiglio federale determina le zone di copertura in cui dal 2025 saranno rilasciate concessioni per i programmi radiotelevisivi locali e regionali che beneficiano di proventi del canone. Le zone di copertura sono stabilite negli alle-

gati 1 e 2 dell’ORTV.

Le attuali concessioni rilasciate alle emittenti radiotelevisive locali e regionali con un mandato di prestazioni per il servizio pubblico scadranno a fine 2024. Queste concessioni sono state rilasciate nel 2008 con scadenza nel 2019. Nel 2020 sono quindi state prorogate di cinque anni sino al termine del

2024. Ora è prevista una nuova messa a concorso per il rilascio di queste concessioni dal 2025.

Il concetto di zona di copertura è strettamente legato alla concessione. Definisce la zona in cui un’emittente titolare di una concessione è tenuta ad adempiere un mandato di prestazioni in materia di programmi e nella quale, come contropartita, ha diritto di diffondere il proprio programma (diritto d’accesso). La concessione può inoltre garantire il diritto a una quota dei proventi del canone radiotelevisivo (cfr. art. 38 cpv. 1 e 2 nonché art. 43 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 della legge sulla radiotelevisione [LRTV])2.

Stabilire il numero e l’estensione delle zone di copertura è dunque uno strumento essenziale per

definire l’assetto del servizio pubblico regionale nell’ambito dei media elettronici, oltre alle disposizioni relative al contenuto dei programmi, incluse nelle concessioni, e alla determinazione delle quote del canone. La legge affida al Consiglio federale il compito di definire le zone di copertura in cui sono rilasciate concessioni con partecipazione al canone (art. 39 cpv. 1 LRTV). Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è competente per il rilascio delle concessioni (art. 45 cpv. 1 LRTV) e stabilisce anche la quota dei proventi del canone attribuita a ogni concessionario (art. 40 cpv. 2 LRTV).

Per la durata della proroga delle concessioni fra il 2020 e il 2024, il Consiglio federale ha lasciato invariate le zone di copertura preesistenti, questo per non imporre cambiamenti ulteriori durante la fase di transizione dalla diffusione radiofonica analogica (OUC) a quella digitale (DAB+). L’attuale definizione delle zone di copertura locali e regionali risale al 2007. Da allora, nel settore dei media elettronici locali e regionali sono avvenuti diversi sviluppi. Le innovazioni tecnologiche come la digitalizzazione della diffusione radiofonica o la diffusione via Internet dei programmi televisivi hanno implicato cambiamenti anche nell’offerta di programma e nelle abitudini di fruizione del pubblico. Nel determinare l’assetto del servizio pubblico locale-regionale occorre dunque tenere conto di tali sviluppi.

È pertanto opportuno effettuare una verifica generale e un’eventuale ridefinizione delle zone di co-

pertura in vista del rinnovo delle concessioni dal 2025.

2 Zone di copertura delle radio locali e delle emittenti televisive regionali dal 2025

2.1 Proventi del canone per ciascuna zona di copertura

Il Consiglio federale prevede che dal 2025 le zone di copertura siano definite soltanto per emittenti con partecipazione al canone, e questo in modo capillare su tutto il territorio svizzero.

Tale approccio corrisponde alla situazione attuale nelle zone di copertura per le televisioni regionali. Per le radio locali commerciali invece, oggi in numerose regioni vi sono zone di copertura per emittenti che non beneficiano di proventi del canone pur avendo lo stesso mandato di programma delle emittenti che possono avvalersi di tale sostegno3. Tale regolamentazione era basata sul presupposto che le emittenti attive nelle regioni urbane, nell’Altipiano e nella Svizzera centrale godessero di condizioni

1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sulla radiotelevisione (ORTV; RS 784.401).

2 Legge federale del 24 marzo 2006 sulla radiotelevisione (LRTV; RS 784.4).

3 Si tratta delle regioni seguenti: Arco Lemanico, Berna, Soletta, Argovia, Basilea, Svizzera centrale, Zurigo e Svizzera orientale.