Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/71: Revisione parziale dell’ordinanza sulla radiotelevisione, allegato 1 e allegato 2 · 11 pagine
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seguito di una messa a concorso) o l’UFCOM (in caso di attribuzione libera) a rilasciare la concessione di radiocomunicazione per le reti DAB+.
Il numero 2 menziona le disposizioni determinanti per il rilascio di una concessione di radiocomunicazione DAB+, nonché i principi per l’attribuzione delle frequenze e l’esercizio di impianti di trasmissione. Inoltre, con il riferimento alle direttive sulle frequenze per la radiodiffusione9 si rende chiaro che l’autorità concedente deve rispettare gli oneri in materia di politica mediatica fissati nella decisione di liberazione di frequenze.
4.1.3 Diffusione e relativi oneri nella zona di copertura (numero 3)
Le disposizioni relative alle condizioni di copertura di cui al numero 3 si rivolgono alla SSR (3.2) e ai concessionari di reti DAB+ per la diffusione di programmi di emittenti private (3.3). In entrambi i casi si distingue tra il grado di copertura e la qualità della stessa. La SSR deve mettere a disposizione del 99 per cento della popolazione i programmi stabiliti nella sua concessione. Per le radio locali private, il grado di copertura minimo richiesto ammonta al 97 per cento. Nelle località con oltre
200 abitanti la copertura deve raggiungere una qualità indoor almeno nel 95 per cento degli immobili: il segnale deve dunque poter essere captato all’interno degli edifici. Al di fuori delle località, e in particolare lungo gli assi stradali, è sufficiente una qualità outdoor del 99 per cento (ad es. ricezione mobile in auto). Ciò si applica alla diffusione dei programmi della SSR ma anche delle radio locali.
Le concessioni nelle zone di copertura di cui al punto 4 sanciscono il diritto a uno spazio di programma su una rete DAB+. Affinché le emittenti possano esercitare tale diritto d’accesso, occorrono sia capacità di diffusione corrispondenti nella zona di copertura definita, sia la presenza di almeno un operatore di rete che sia soggetto a un obbligo d’attivazione. L’autorità concedente deve fare in modo che, al rilascio della concessione, per ciascuna zona di copertura siano disponibili i relativi spazi di programma. Nel caso di nuovi rilasci o del rinnovo di concessioni, è imperativo conservare tali obblighi d’attivazione. L’emittente non è però tenuta a occupare lo spazio di programma assegnatole.
D’intesa con un concessionario di radiocomunicazione, può infatti far diffondere il proprio programma tramite un’altra rete di trasmettitori o un altro operatore di rete. Un concessionario che deve attenersi a obblighi d’attivazione deve tuttavia disciplinare in un regolamento a quali condizioni l’emittente (che non ha utilizzato il proprio spazio di programma) può tornare a rivendicare il proprio diritto d’accesso.
La SSR può diffondere programmi di terzi e anche programmi con diritto d’accesso, a condizione che disponga di capacità libere e che gli obblighi di diffusione per i programmi propri siano adempiuti.
L’autorità concedente può pertanto sancire nella concessione SSR anche un obbligo d’attivazione. Un tale obbligo è necessario in particolare quando in una zona di copertura di cui al numero 4, oltre alla piattaforma SSR, non vi siano altre reti DAB+ o nel caso in cui la costruzione e l’esercizio di una simile rete comportino per gli operatori privati costi eccessivamente elevati (n. 3.3.1).
4.2 Adeguamenti formali nell’allegato 1 (zone di copertura radio)
Ai fini di una maggiore chiarezza, l’allegato 1 verrà suddiviso come segue:
• Numero 4.1: elenca le zone di copertura delle radio commerciali locali.
• Numero 4.2: elenca le zone di copertura delle radio locali complementari senza scopo di lucro.
Poiché, in base al numero 4.1 e 4.2 dell’allegato 1 ORTV, la tipologia (con mandato di prestazioni e partecipazione al canone) e il numero di concessioni (una per zona di copertura), nonché la modalità di diffusione (DAB+) sono identici per tutte le radio locali e indicati in comune nell’introduzione, è possibile evitare di ripetere tali informazioni nella descrizione delle zone di copertura nell’allegato 1.
9 Direttive del Consiglio federale concernenti l'utilizzazione di frequenze per la radio e la televisione (Direttive sulle frequenze per la radiodiffusione del 22 dicembre 2010; FF 2010 3339).