Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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La consultazione oggetto della richiesta deve essere sufficientemente concreta e, di conseguenza, circoscritta. La richiesta deve inoltre dimostrare in maniera plausibile le ragioni per cui i dati richiesti sono necessari per accertare o prevenire un reato terroristico o un altro reato grave. Le consultazioni generiche, non meglio specificate, che conducono a una moltitudine di risultati più disparati non sono per contro ammesse. Non bisogna pertanto dare alcun seguito a tali richieste.

Il fatto che, oltre alle autorità svizzere già menzionate all’articolo 8, anche l’Ufficio europeo di polizia sia autorizzato a presentare richiesta, senza che la trasmissione dei dati sia subordinata all’esistenza di un trattato internazionale, è attribuibile all’accordo concluso dalla Svizzera con Europol il 24 settembre 200451. L’accordo disciplina la cooperazione nella lotta a gravi forme di criminalità internazionale. Lo scambio di dati tra la Svizzera ed Europol è ammesso soltanto se concerne reati contrastati in virtù sia di tale accordo sia della legge sui passeggeri dei dati aerei. È pertanto esclusa la possibilità di trasmettere a Europol dati su reati che, pur essendo menzionati all’interno dell’accordo, non rientrano nel campo di applicazione della LDPA.

Per converso, se si tratta di reati che non sono oggetto dell’accordo ma che sono considerati reati terroristici o gravi ai sensi della LDPA, l’UIP sarà autorizzata a trasmettere i pertinenti dati a Europol conformemente all’articolo 16 capoverso 1 nLPD. Il Consiglio federale ha infatti confermato che tutti gli Stati membri dell’UE garantiscono una protezione adeguata dei dati52. Questo principio è pertanto estendibile anche all’associazione degli Stati membri e quindi a Europol.

Art. 12 Comunicazione in caso di sospetto

Il ricorso a profili di rischio e a liste d’osservazione può permettere di concludere che un reato terroristico o un altro reato grave sia stato commesso, sia ancora in corso o sia pianificato. L’UIP è tenuta a trasmettere alle competenti autorità di perseguimento penale in modo proattivo gli elementi su cui si fonda tale sospetto. Tuttavia la comunicazione deve aver luogo soltanto se il sospetto dell’UIP è concreto, ossia se si riferisce a una determinata persona e se diversi indizi indicano che un reato terroristico o un grave reato sia stato commesso o sia pianificato.

Ogni decisione in merito all’ulteriore procedura compete alle autorità di perseguimento penale cui è stato comunicato il sospetto concreto.

Per dati personali degni di particolare protezione che possono essere trasmessi in virtù del capoverso 2 si intendono i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica o i dati concernenti procedimenti e sanzioni amministrativi e penali (cfr. art. 6 cpv. 6). L’UIP non è invece autorizzata a trattare o trasmettere altri dati personali degni di particolare protezione.

51 RS 0.362.2

52 Elenco degli Stati che garantiscono una protezione adeguata dei dati: https://www.edoeb.admin.ch/dam/edoeb/fr/dokumente/2021/20211115_Staatenliste_f.pdf .download.pdf/20211115_Staatenliste_f.pdf (non disponibile in italiano)