Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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Art. 8 Trasmissione

Le corrispondenze sottoposte a verifica possono essere trasmesse alle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni nonché al SIC. Le autorità di perseguimento penale della Confederazione comprendono anche il commissariato Guardie della sicurezza aerea (SIBEL) in seno al Servizio federale di sicurezza di fedpol (art. 4 lett. b della legge del 19 marzo 201045 sull’organizzazione delle autorità penali, LOAP) nonché l’UDSC (art. 4 lett. c LOAP).

L’UIP trasmette le corrispondenze sottoposte a verifica ai sensi dell’articolo 7 capoverso 3 all’autorità

- che è responsabile della segnalazione da cui è scaturita la corrispondenza o

- (in caso di segnalazione da parte di un altro Stato) che deve decidere se e quali misure devono essere adottate sulla base della trasmissione da parte dell’UIP.

Art. 9 Confronto dei dati con i profili di rischio e le liste d’osservazione

L’UIP deve poter elaborare profili di rischio e liste d’osservazione per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei (cpv. 1). Affinché questi strumenti possano essere impiegati in modo efficace, è indispensabile disporre di conoscenze specialistiche, esperienza e informazioni di base. Ciò è reso possibile dal fatto che:

- l’UIP è composto di collaboratori che dispongono di conoscenze specialistiche proprie delle pertinenti autorità federali e cantonali (v. commenti all’art. 20),

- le autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni nonché il SIC possono chiedere che vengano elaborati profili di rischio e liste d’osservazione (cpv. 1).

Il capoverso 2 costituisce la base legale affinché l’UIP possa confrontare i dati dei passeggeri aerei con i profili di rischio e le liste d’osservazione che ha elaborato.

I profili di rischio e le liste d’osservazione possono riguardare soltanto informazioni attribuibili a una categoria di dati di cui all’allegato 1 della legge. Tale soluzione permette di escludere che possano essere trattati dati personali degni di particolare protezione quali l’etnia o la confessione religiosa (cfr. art. 2 cpv. 3).

I profili di rischio descrivono combinazioni di dati che, sulla base dell’esperienza, ricorrono maggiormente in caso di attività criminali correlate a reati terroristici o ad altri reati gravi. I profili di rischio devono coprire i diversi reati menzionati all’interno dell’elenco dei reati. Tuttavia devono essere composti soltanto dalle categorie di dati classificate come dati dei passeggeri aerei nell’allegato 1 del presente avamprogetto (cpv. 3).

Le liste d’osservazione si compongono di informazioni già note che sono attribuibili a una delle categorie di dati di cui all’allegato 1 della legge e che concernono persone od organizzazioni sospettate di aver commesso o di pianificare un reato terroristico o altri reati gravi. Grazie al confronto dei dati dei passeggeri aerei con le liste

45 RS 173.71