Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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Sezione 4: Sistema di informazione PNR

Art. 13

Il sistema di informazione PNR è gestito dall’UIP.

L’accesso è limitato ai collaboratori dell’UIP nonché alle persone responsabili della manutenzione e della programmazione del sistema, laddove tale accesso sia strettamente necessario per l’esecuzione di queste loro attività.

Sezione 5: Protezione dei dati

La necessità di attribuire un ruolo centrale alla protezione dei dati è dovuta al fatto che nel quadro della lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi vengono raccolti e in seguito trattati anche dati di persone che non presentano alcun legame con tali reati. La raccolta di questi dati è tuttavia inevitabile, salvo rimettere in discussione gli obiettivi previsti dalla legge.

Lo stesso vale per la durata relativamente lunga di conservazione dei dati, che vengono cancellati soltanto trascorsi cinque anni. La relazione della Commissione europea del 24 luglio 202053 sul riesame della direttiva PNR spiega al riguardo quanto segue:

«Solitamente per indagare e perseguire tali reati occorrono mesi e, spesso,

anni di lavoro. In quest’ottica, gli Stati membri hanno confermato che il periodo di conservazione di cinque anni è necessario da un punto di vista operativo. La disponibilità di dati storici garantisce che, quando un individuo è accusato di aver commesso un reato grave o di essere coinvolto in attività terroristiche, è possibile riesaminare lo storico dei viaggi e vedere chi ha viaggiato con lui, identificando potenziali complici o altri membri di un gruppo criminale, nonché potenziali vittime.»

La protezione dei dati è garantita non solo dalle disposizioni previste dalla presente sezione, ma anche dall’obbligo per le imprese di trasporto aereo di fornire informazioni in merito al trattamento dei dati (art. 5), dalla procedura a due fasi prevista per il confronto di dati (art. 7) e dal vincolo a concludere trattati internazionali soltanto con gli Stati che garantiscono una protezione dei dati equiparabile a quella della Svizzera (art. 21).

Art. 14 Pseudonimizzazione

I dati dei passeggeri aerei comprendono diverse categorie di dati che permettono di risalire all’identità della persona in questione. Questi dati devono essere automaticamente pseudonimizzati sei mesi dopo la loro introduzione nel sistema di informazione PNR.

Tale regola si applica ai seguenti dati di una persona:

53 Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul riesame della direttiva (UE) 2016/681 sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, COM/2020/305 final