Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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revisione, una base legale esplicita per quanto riguarda la trasmissione elettronica dei dati API. Inoltre, il SIC deve poter chiedere alla SEM di estendere l’obbligo delle compagnie aeree di comunicare i dati ad altri aeroporti di partenza per prevenire le minacce alla sicurezza interna o esterna rappresentate dal terrorismo, dalla proliferazione di armi e dallo spionaggio». Il SIC sottostà nel trattamento dei dati dei passeggeri aerei a un’ulteriore restrizione: può infatti trattare questi dati soltanto ai fini del contrasto di reati terroristici e di altri reati gravi rientranti tra i suoi compiti ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettera a numeri 1 e 3‒5 LAIn (cpv. 2). La seguente tabella evidenzia quali fattispecie autorizzano a tale trattamento. I reati indicati in corrispondenza del numero 1 (terrorismo) autorizzano al trattamento dei dati dei passeggeri aerei soltanto se sono di matrice terroristica. Tale regola si applica a tutte le fattispecie che non presuppongono esplicitamente una matrice terroristica, come nel caso della sommossa (art. 260 CP).
Art. 6 cpv. 1 lett. a n. 1 e 3‒5 LAIn Fattispecie di cui all’art. 6 cpv. 2 e 3 il cui contrasto autorizza a un trattamento dei dati ai sensi della LAIn
N. 1: Terrorismo Pubblica intimidazione; pubblica istigazione a
un crimine o alla violenza; sommossa; atti preparatori punibili; organizzazioni criminali e terroristiche; messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi; finanziamento del terrorismo; reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo; associazioni illecite (art. 258, 259, 260 cpv. 1, 260bis, 260ter, 260quater, 260quinquies, 260sexies, 275ter CP)
Divieto di organizzazioni (art. 74 della legge federale sulle attività informative47)
Disposizioni penali della legge federale del 12 dicembre 201448 che vieta i gruppi «Al- Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate (art. 2)
N. 3: Proliferazione di armi nucleari, Delitti e crimini ai sensi della legge del
20 giugno 199749 sulle armi (art. 33 cpv. 3) biologiche o chimiche, compresi i loro sistemi
vettori nonché tutti i beni e tutte le tecnologie Uso delittuoso di materie esplosive o gas a duplice impiego civile e militare necessari velenosi (art. 224 cpv. 1 CP)
per la fabbricazione di tali armi (proliferazione Fabbricazione, occultamento e trasporto di
NBC), o commercio illegale di sostanze materie esplosive o gas velenosi (art. 226 CP) radioattive, materiale bellico e altri beni
d’armamento Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla
radioattività e a raggi ionizzanti (art. 226bis CP)
47RS 121
48RS 122
49RS 514.54