Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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Una domanda di revoca deve essere presentata all’UIP che, laddove la ritenga sufficientemente motivata, provvederà in seguito a trasmetterla, unitamente alla propria raccomandazione, al Tribunale amministrativo federale (TAF) (cpv. 2). Una domanda è sufficientemente motivata se:
- i dati che dovrebbero essere oggetto della revoca della pseudonimizzazione sono ben definiti. Tale requisito è soddisfatto in particolare quando la domanda di revoca concerne ad esempio una persona o un volo specifico;
- è reso verosimile che la revoca della pseudonimizzazione fornisca informazioni determinanti ai fini della prevenzione, dell’accertamento, dell’indagine e del perseguimento efficaci di un reato terroristico o di un altro reato grave. Le informazioni determinanti richieste devono essere descritte con la maggiore precisione possibile.
Se la domanda non è sufficientemente motivata o se la motivazione è insufficiente, l’UIP ne dà comunicazione all’autorità richiedente che ha in seguito la possibilità di apportare correzioni alla propria domanda.
Il TAF decide su un’eventuale revoca della pseudonimizzazione entro al massimo cinque giorni lavorativi (cpv. 4). La competenza di un tribunale è prevista anche dal diritto tedesco57 e austriaco58 in applicazione dell’articolo 12 paragrafo 3 della direttiva PNR dell’UE.
Il tempo massimo di cinque giorni lavorativi non esenta tuttavia il TAF dal prendere immediatamente una decisione in caso di urgenza. L’urgenza si presenta in particolare in caso di minaccia di attentato terroristico.
La chiave tecnica per la revoca della pseudonimizzazione è conservata presso l’UIP. Il suo accesso è protetto. L’UIP può impiegarla soltanto se il TAF ha approvato una domanda di revoca della pseudonimizzazione.
La comunicazione di dati registrati da meno di sei mesi è retta dall’articolo 11 e non richiede il coinvolgimento del TAF.
Art. 16 Durata di conservazione e cancellazione
I dati dei passeggeri aerei sono cancellati automaticamente cinque anni dopo la loro introduzione nel sistema di informazione PNR (cpv. 1).
La durata di conservazione di cinque anni prevista dall’articolo 16 si basa sulla direttiva PNR e garantisce pertanto la compatibilità del sistema PNR svizzero con i sistemi PNR degli Stati membri dell’UE. La compatibilità è un requisito fondamentale per l’accordo sullo scambio reciproco di dati dei passeggeri aerei che la Svizzera intende concludere con l’UE.
La durata di conservazione relativamente lunga deriva in primo luogo dall’impiego dei dati dei passeggeri aerei come strumento per combattere i reati terroristici e altri
57 Gesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 (Fluggastdatengesetz - FlugDaG), § 5 Abs. 2, BGBl 117s1484
58 Bundesgesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Vorbeugung, Verhinderung und Aufklärung von terroristischen und bestimmten anderen Straftaten (PNR-Gesetz – PNR-G), § 6 Abs. 2, BGBl. I Nr. 64/2018