Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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- nome/i nonché numero e nomi dei compagni di viaggio;
- indirizzo e dati di contatto (indirizzo di posta elettronica, numeri di telefono e di cellulare);
- informazioni su tutte le modalità di pagamento, compreso l’indirizzo di fatturazione;
- informazioni sui viaggiatori abituali («frequent flyer»);
- osservazioni generali contenenti informazioni che potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero cui si riferiscono i dati PNR,
- i dati API eventualmente raccolti.
Questi dati non possono pertanto più essere ricollegati alla persona in questione, ma soltanto a uno pseudonimo. Chiunque intenda revocare la pseudonimizzazione necessita di una tavola delle concordanze, conservata accuratamente, in cui ogni pseudonimo utilizzato è associato alla persona in questione.
Conformemente al messaggio concernente la nuova LPD, la pseudonimizzazione costituisce un provvedimento tecnico appropriato per garantire la sicurezza dei dati (art. 8 nLPD)54. Nello stesso messaggio il Consiglio federale precisa inoltre che la legge sulla protezione dei dati non si applica ai dati
«la cui identificazione da parte di un terzo è impossibile (i dati sono stati anonimizzati in modo completo e definitivo) o sarebbe possibile soltanto con uno sforzo che nessun interessato è disposto a fare. Tale regola vale anche per i dati pseudonimizzati55.»
Il termine di sei mesi antecedente alla pseudonimizzazione corrisponde alla soluzione adottata nella legge federale del 18 marzo 201656 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), in particolare per la conservazione dei metadati delle telecomunicazioni (art. 26 cpv. 5). Al pari dei dati dei passeggeri aerei, anche questi ultimi dati sono registrati a prescindere dalla presenza di un sospetto, sono attribuibili a una determinata persona e, se del caso, possono esser trattati dallo Stato allo scopo di combattere la criminalità.
Art. 15 Revoca della pseudonimizzazione
Come evidenziato dalla relazione della Commissione europea sul riesame della direttiva PNR, le indagini su reati terroristici e altri reati gravi richiedono anni di lavoro. Le esperienze maturate in Svizzera avvalorano tale affermazione. Deve essere pertanto possibile consultare i dati del sistema di informazione PNR anche nel caso in cui i dati risalgano a più di sei mesi e risultino pertanto pseudonimizzati. Per effettuare simili ricerche di dati storici è necessario poter annullare la pseudonimizzazione.
54 Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939
55 FF 2017 5939, in particolare 6011
56 RS 780.1