Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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d’osservazione è possibile ad esempio cercare determinati indirizzi di posta elettronica, numeri di telefono o numeri di carta di credito allo scopo di individuare nessi e relazioni ancora sconosciuti con persone sospettate di aver commesso un reato terroristico o un altro reato grave. Ciò permette pertanto di identificare in particolare persone collegate ad autori di reati già noti o membri di organizzazioni criminali (cpv. 4).

I profili di rischio e le liste d’osservazione sono verificati regolarmente riguardo alla loro fondatezza ed efficacia (cpv. 5). I contenuti che non soddisfano più questi requisiti sono cancellati dall’UIP.

Le modalità di verifica, in particolare la responsabilità e la periodicità, devono essere stabilite dal Consiglio federale all’interno di un’ordinanza (cpv. 6 lett. a). Ciò consente di tener conto maggiormente delle esperienze che saranno fatte in futuro con questi strumenti nel trattamento dei dati dei passeggeri aerei.

All’interno dell’ordinanza il Consiglio federale dovrà anche stabilire per quali reati contenuti nel pertinente elenco determinante per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei possono essere utilizzate le liste d’osservazione. In tale contesto andrà data priorità ai reati terroristici e ai reati correlati alla criminalità organizzata.

Art. 10 Collaborazione con il SIC

Il SIC riveste una posizione speciale nella lotta ai reati terroristici e ai reati gravi; l’acquisizione da parte sua delle informazioni precede spesso il perseguimento penale e serve all’individuazione precoce e alla prevenzione delle minacce alla sicurezza interna ed esterna.

È pertanto opportuno che il SIC possa trattare autonomamente i dati dei passeggeri aerei ai fini dell’adempimento dei propri compiti. Tuttavia questo trattamento autonomo andrà consentito in maniera rigorosamente limitata. Non è quindi prevista la concessione al SIC di un accesso diretto al sistema di informazione PNR. Al contrario, sarà l’UIP a trasmettergli i dati per via elettronica, per mezzo di una procedura automatizzata, come peraltro previsto dall’articolo 104b LStrI per i dati API. La trasmissione automatizzata è opportuna anche a causa del volume dei dati. La trasmissione riguarda i dati dei passeggeri aerei correlati ad aeroporti di partenza e di arrivo che sono stati precedentemente individuati dallo stesso SIC sulla base di una propria valutazione dei rischi. Ciò permette al SIC di sorvegliare gli spostamenti di persone su rotte che comportano rischi per la sicurezza.

Questa proposta è in linea con la soluzione adottata negli articoli 104a e 104b LStrI per l’utilizzo dei dati API da parte del SIC. Nel messaggio del 3 marzo 201846 concernente la revisione della legge federale sugli stranieri, il Consiglio federale ha affermato al riguardo quanto segue:

«Nel 2015, fondandosi su un rapporto interno e su una perizia dell’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), la Delegazione delle Commissioni della gestione ha dichiarato legittimo l’uso dei dati API da parte del SIC sebbene detto Servizio non abbia accesso al sistema. Ai fini della certezza del diritto è tuttavia opportuno creare, nel quadro della presente

46 FF 2018 1381, in particolare 1418