Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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marchi, nella legge dell’8 ottobre 200462 sui trapianti o nella legge del 20 giugno 199763 sulle armi.
La lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi è considerata pertanto un compito congiunto della Confederazione e dei Cantoni, dove ciascuna parte agisce secondo le proprie priorità specifiche beneficiando del sostegno da parte dell’UIP.
La collocazione sul piano organizzativo dell’UIP in seno alla Confederazione è giustificata soprattutto dai risvolti internazionali che comporta l’adempimento dei compiti, il che non significa tuttavia che la Confederazione debba sostenere da sola tutti i costi collegati a questo nuovo compito. Confederazione e Cantoni si fanno infatti carico, in parti uguali, delle spese legate ai collaboratori impiegati presso l’UIP.
Il modello scelto prevede il distaccamento presso l’UIP di propri collaboratori da parte della Confederazione e dei Cantoni per un periodo determinato. Altri modelli di collaborazione particolari come quello qui proposto esistono già presso i centri di cooperazione di polizia di Ginevra e Chiasso64 come pure presso il Servizio di protezione dei testimoni.
La base per la cooperazione ai sensi della presente legge è rappresentata, da un lato, dalla stessa LDPA e dalla relativa ordinanza e, dall’altro, da una convenzione tra la Confederazione e i Cantoni. Al momento non è ancora chiaro se i Cantoni intendono disciplinare la loro partecipazione nel quadro di un concordato.
Al riguardo il «Basler-Kommentar zur Bundesverfassung»65 sottolinea quanto segue:
Poiché la Costituzione federale non prevede che le convenzioni contenenti norme di diritto concluse tra la Confederazione e i Cantoni siano una forma d’atto legislativo a sé stante (art. 163 Cost.), occorre che almeno le condizioni quadro della convenzione siano stabilite da una legge federale (art. 164 Cost.)
o, in caso di disposizioni di importanza secondaria, da un’ordinanza. Soltanto in presenza di questa base legale (…) è possibile concludere in seguito una convenzione con i Cantoni.
Oggetto della convenzione tra la Confederazione e i Cantoni è il distacco di collaboratori presso l’UIP.
La legge deve pertanto evidenziare:
- lo scopo del distacco di collaboratori da parte dei Cantoni;
- in quale proporzione Confederazione e Cantoni partecipano alle risorse di personale dell’UIP.
L’UIP si compone in parti uguali di collaboratori della Confederazione e dei Cantoni (cpv. 1). Ogni autorità assume i costi per i propri collaboratori distaccati (cpv. 4).
62 RS 810.21
63 RS 514.54
64 Cfr. l’accordo del 2 aprile 2014 sulla gestione nazionale dei centri comuni di cooperazione di polizia e doganale (CCPD) di Ginevra e Chiasso, RS 360.4
65 Schweizerisches Verfassungsrecht, 3a ed., Basilea 2016; Waldmann Bernhard /Belser Eva Maria / Epiney Astrid (ed.), Basler Kommentar Bundesverfassung, Basilea 2015, art. 48 n. 37