Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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La legge deve anche indicare che i collaboratori, benché prestino servizio all’interno dell’UIP, continuano a essere impiegati dell’autorità che li ha distaccati la quale resta pertanto il loro datore di lavoro sotto il profilo contrattuale. Questa condizione deriva dal capoverso 2 (diritto di impartire istruzioni condiviso) e dal capoverso 4 già citato.
Le principali differenze rispetto all’attuale rapporto di lavoro necessitano ugualmente di una base legale. Si tratta nello specifico del:
- diritto di fedpol di impartire istruzioni in virtù del rapporto di dipendenza funzionale (cpv. 2), che sostituisce quello del datore di lavoro contrattuale per la durata dell’impiego presso l’UIP;
- l’obbligo del collaboratore di mantenere il segreto (cpv. 3) anche al cospetto del suo datore di lavoro contrattuale.
Il datore di lavoro contrattuale conserva il diritto di impartire istruzioni sul piano disciplinare (cpv. 2) e l’obbligo di assumersi i costi salariali, come pure eventuali spese, indennità per il lavoro straordinario e l’attribuzione di premi. Per i collaboratori dei Cantoni, l’importo di tali indennità è retto dalle disposizioni cantonali in materia.
A complemento delle disposizioni legali, il Consiglio federale può stabilire ulteriori disposizioni a livello di ordinanza (cpv. 5).
Indipendentemente dalla presente legge, l’articolo 1 capoverso 1 lettera f della legge del 14 marzo 195866 sulla responsabilità (LResp) si applica ai collaboratori cantonali impiegati presso l’UIP.
Nella convenzione con i Cantoni occorre indicare in particolare le qualifiche richieste per i collaboratori da distaccare presso l’UIP. Sono presi in considerazione soprattutto i collaboratori che vantano conoscenze comprovate in materia di perseguimento penale.
Inoltre la convenzione deve contenere informazioni su come procedere se un collaboratore:
- si rivela inadatto a svolgere il compito;
- adotta un comportamento che potrebbe condurre a misure disciplinari.
Un ulteriore aspetto da regolamentare è la procedura da seguire in caso di disaccordo tra fedpol e un Cantone.
Il capoverso 3 stabilisce che, al di fuori dell’UIP, i collaboratori non dispongono liberamente delle informazioni di cui sono venuti a conoscenza durante il loro impiego presso l’UIP. Tale regola resta valida anche una volta terminato il loro impiego. In questo modo viene vietato lo scambio informale di contenuti che sottostanno alla protezione dei dati tra l’UIP e l’unità distaccante.
È tuttavia auspicabile che i collaboratori, una volta rientrati dal loro impiego presso l’UIP, trasmettano ai loro colleghi le conoscenze metodologiche ivi acquisite in materia di trattamento dei dati dei passeggeri aerei. È il caso ad esempio delle esperienze acquisite nel progettare e impiegare nel modo più efficiente possibile i
66 RS 170.32