Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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profili di rischio e le liste d’osservazione. Il modello di distacco sarà così in grado di garantire un trasferimento delle competenze dell’UIP alle autorità distaccanti.

Sezione 7: Conclusione di trattati e di convenzioni e assistenza amministrativa

Art. 21 Conclusione di trattati e di convenzioni

La LDPA e la LPD hanno carattere vincolante soltanto per la Svizzera.

Se la Svizzera trasmette dati dei passeggeri aerei a un altro Stato, occorre assicurarsi che il diritto nazionale di quest’ultimo garantisca ai dati trasmessi una protezione equiparabile a quella della Svizzera. L’elenco degli Stati, disponibile in formato elettronico, permette di sapere se un determinato Stato garantisce questa protezione67.

Se la protezione dei dati è giudicata equiparabile a quella della Svizzera, i dati possono essere comunicati allo Stato in questione anche in assenza di un trattato internazionale (art. 16 cpv. 1 nDSG). Tuttavia l’articolo 21 capoverso 1 della presente legge esige anche in questo caso la conclusione di un trattato internazionale. Soltanto in questo modo la Svizzera è in grado di assicurarsi la reciprocità in materia di trasmissione dei dati per la lotta al terrorismo e ad altri reati gravi e di ricevere i dati dei passeggeri aerei a bordo dei voli operati da questo Stato verso la Svizzera.

Il capoverso 2 conferisce a fedpol la competenza di concludere autonomamente convenzioni con le autorità di altri Stati. Tale competenza è circoscritta ad aspetti operativi, tecnici o amministrativi. Le questioni fondamentali inerenti alla protezione dei dati o i diritti e i doveri delle autorità devono essere per contro sempre oggetto di un trattato internazionale ai sensi del capoverso 1.

Art. 22 Assistenza amministrativa

L’assistenza amministrativa che l’UIP presta a un’UIP estera in assenza di un trattato internazionale che disciplini più dettagliatamente la trasmissione di dati tra la Svizzera e questo Stato è limitata a casi eccezionali debitamente motivati. Non è consentita la trasmissione di dati di passeggeri aerei se nei confronti della persona non sussiste alcun sospetto fondato che stia pianificando o abbia commesso un reato terroristico o un altro reato grave.

La trasmissione è limitata ai dati che dovranno essere sufficientemente precisati dall’UIP richiedente nella propria richiesta. Inoltre questi dati devono essere indispensabili per prevenire una minaccia imminente. La direttiva PNR prevede un’eccezione simile (art. 9 par. 1 e 2).

Una revoca della pseudonimizzazione non è ammessa nell’ambito dell’assistenza amministrativa ai sensi della presente disposizione.

67 https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/de/dokumente/klima/rechtlichegrundlagen/definition-luftverkehrsunternehmen.pdf.download.pdf (disponibile soltanto in tedesco e in francese)