Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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Sezione 8: Sanzioni amministrative
Art. 23 Sanzioni in caso di violazione degli obblighi delle imprese di
trasporto aereo
Una violazione degli obblighi di diligenza e di informazione di cui agli articoli 4 e 5 deve essere sanzionata indipendentemente dalla prova della colpa, come previsto dal 1° ottobre 2015 nell’articolo 122b LStrI. Il Consiglio federale aveva motivato la rinuncia a tale prova con le ricerche approfondite che avrebbero dovuto essere condotte anche all’estero. Nei fatti la prova della colpa si sarebbe rivelata impossibile68.
La violazione dell’obbligo da parte di un’impresa di trasporto aereo è ad esempio presunta quando quest’ultima:
- omette di trasmettere i dati dei passeggeri aerei all’UIP o li trasmette troppo tardi;
- non osserva le prescrizioni tecniche di fedpol nello trasmettere i dati dei passeggeri aerei all’UIP; oppure
- non trasmette all’UIP i dati di tutti i passeggeri aerei.
Lo stesso vale quando:
- i dati trasmessi sono manifestamente errati; o
- i passeggeri aerei non sono stati informati per iscritto del trattamento dei loro dati secondo la presente legge (cfr. art. 5).
Una violazione dell’obbligo di diligenza è considerata grave quando è constatata a più riprese o l’insieme dei dati di un volo non vengono forniti. È equiparata a una mancata comunicazione anche la trasmissione di dati perlopiù errati.
Nei casi di lieve entità si può prescindere dall’apertura di un procedimento, ad esempio quando quest’ultimo risulterebbe sproporzionato.
Se l’impresa di trasporto aereo è in grado di dimostrare che, malgrado l’avvenuta contestazione, abbia adottato tutte le misure precauzionali, la sanzione viene meno. Si pensi ad esempio a un’interruzione di corrente a essa non imputabile che ha reso impossibile la trasmissione di dati.
La trasmissione dei dati dei passeggeri aerei dovrebbe aver luogo nella metà dei casi da un aeroporto di partenza situato all’estero. Il capoverso 5 garantisce pertanto che anche le violazioni degli obblighi di diligenza verificatesi all’estero possano essere sanzionate.
Art. 24 Procedimento
Se una violazione dell’obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 122b LStrI è già sanzionata, non può essere passibile di ulteriori sanzioni ai sensi della LDPA. Le
68 Messaggio dell’8 marzo 2013 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (Violazioni dell’obbligo di diligenza e dell’obbligo di comunicazione da parte delle imprese di trasporto aereo, sistemi d’informazione), FF 2013 2045, in particolare 2220