Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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violazioni dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 5 sono invece sanzionabili indipendentemente dalla LStrI, visto che quest’ultima, diversamente dalla LDPA, non punisce tali violazioni.
Allegato 1 Dati dei passeggeri aerei
Lo status di viaggio (n. 10) comprende i voli già effettuati e quelli previsti. Da indicare sono le conferme, il check-in, le precedenti assenze all’imbarco e i passeggeri con biglietto aereo ma senza prenotazione.
La scissione dei dati (n. 11) si verifica quando le persone effettuano separatamente un viaggio prenotato insieme. In questo caso i dati dei passeggeri aerei in questione devono nuovamente essere rilevati. I dati inizialmente raccolti vengono pertanto scissi.
Si parla di code share (n. 15) quando il volo è eseguito da un’impresa di trasporto aereo diversa da quella indicata dal numero del volo.
Allegato 2 Categorie di reato PNR ai sensi dell’art. 6 cpv. 3 lett. a
Sono considerati gravi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 lettera a della presente legge soltanto i reati di cui all’allegato 1 LSIS puniti con una pena detentiva di più di tre anni e che sono attribuibili a una categoria di reato PNR ai sensi dell’allegato 2 della presente legge.
Nell’allegato 2 le categorie di reato sono raffrontate alle corrispondenti categorie di cui all’allegato 1 LSIS. In questo modo è possibile stabilire quali crimini riportati nel catalogo dei reati della LSIS vadano considerati reati gravi ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 lettera a.
Allegato 3 Modifica di altri atti normativi
1. Legge federale del 20 giugno 200369 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo (LSISA)
Art. 9 cpv. 1 lett. cbisProcedura di richiamo
Vista la formulazione tecnologicamente neutra dell’articolo 7 LDPA concernente il confronto automatico dei dati dei passeggeri aerei con i diversi sistemi di informazione della Confederazione, nella presente disposizione occorre prevedere l’autorizzazione all’accesso manuale a SIMIC da parte dell’UIP.
2. Legge federale del 16 dicembre 200570 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)
Art. 109c lett. f n. 1 Consultazione del sistema nazionale visti
Vista la formulazione tecnologicamente neutra dell’articolo 7 LDPA concernente il confronto automatico dei dati dei passeggeri aerei con i diversi sistemi di informazione della Confederazione, nella presente disposizione occorre prevedere l’autorizzazione all’accesso manuale a ORBIS da parte dell’UIP.
69 RS 142.51
70 RS 142.20