Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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Le corrispondenze che non presentano alcun nesso con i reati terroristici o altri reati gravi di cui all’articolo 6 capoversi 2 e 3 sono cancellati immediatamente. In virtù di questa procedura a due fasi, i dati dei passeggeri aerei possono essere trattati soltanto nella misura in cui ciò sia necessario allo scopo della legge e a garantire l’esattezza dei dati.

La sicurezza dei dati dei passeggeri aerei viene accresciuta dopo sei mesi dalla loro ricezione nel sistema di informazione PNR grazie alla loro pseudonimizzazione (art. 14). Secondo il messaggio sulla revisione totale della legge sulla protezione dei dati, la pseudonimizzazione rappresenta un provvedimento tecnico appropriato per garantire la sicurezza dei dati (art. 8 nLPD)80. Nel medesimo messaggio il Consiglio federale dichiara inoltre che la LPD non si applica ai dati

«che sono stati resi anonimi e la cui identificazione da parte di un terzo è

impossibile (i dati sono stati anonimizzati in modo completo e definitivo) o sarebbe possibile soltanto con uno sforzo che nessun interessato è disposto a fare. Tale regola vale anche per i dati pseudonimizzati81.»

80 Messaggio del 15 settembre 2017 concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati, FF 2017 5939, in particolare 6021

81 FF 2017 5939, in particolare 6011