Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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Come parti contraenti entrano in linea di conto esclusivamente gli Stati che garantiscono una protezione dei dati equiparabile a quella della Svizzera. fedpol può concludere convenzioni su aspetti operativi, tecnici o amministrativi a complemento di questi trattati (art. 21 cpv. 2).
6.6 Protezione dei dati
La LDPA s’ispira in toto alla legge del 25 settembre 202078 sulla protezione dei dati (nLPD), la cui entrata in vigore è prevista nel 2023. Nel messaggio del 15 settembre 201779 il Consiglio federale ha spiegato che la nLPD si prefigge di rafforzare le disposizioni sulla protezione dei dati per far fronte alla rapidissima evoluzione tecnologica. La LDPA è in linea con questo adeguamento del diritto federale in materia di protezione dei dati. Si tratta di un aspetto particolarmente importante dal momento che la protezione dei dati riveste un ruolo centrale nel trattamento dei dati ai sensi della LDPA.
Il set di dati dei passeggeri aerei comprende diverse categorie. A essere rilevanti per la protezione dei dati sono in primis i dati personali. Si tratta di tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile (art. 5 lett. a nLPD). Fanno parte di questi dati il nome, il numero di telefono, l’indirizzo del domicilio e l’indirizzo di posta elettronica. In seguito a un confronto con diversi sistemi di informazione della Confederazione (cfr. art. 7 cpv. 1) possono risultare anche dati personali degni di particolare protezione. Secondo la LDPA, questi dati possono essere trattati soltanto se sono di natura biometrica o, al limite, se concernono procedimenti e sanzioni amministrativi e penali. Tutti gli altri dati personali degni di particolare protezione che dovessero emergere in occasione del trattamento dei dati dei passeggeri aerei devono essere cancellati immediatamente (art. 6 cpv. 5).
I dati dei passeggeri aerei possono essere trattati soltanto per gli scopi previsti dalla legge (art. 6 cpv. 4 nLPD), ossia, nel caso della LDPA, esclusivamente per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (art. 6 cpv. 1). I risultati che non sono conformi a questo scopo sono cancellati immediatamente (art. 6 cpv. 5).
Se sono trattati dati personali occorre accertarsi della loro esattezza (art. 6 cpv. 5 nLPD). L’UIP è tenuta a verificare manualmente ciascuna corrispondenza ottenuta dal confronto dei dati dei passeggeri aerei con i sistemi di informazione della Confederazione e ad accertarne la plausibilità (art. 7 cpv. 3).
I dati dei passeggeri aerei sono confrontati con quelli dei sistemi di informazione della Confederazione in due diverse tappe (art. 7 cpv. 1 e 3). In una prima fase vengono confrontati tutti i dati disponibili. Soltanto i dati che corrispondono a quelli contenuti nei sistemi di informazione e che sono pertanto fondati su primi sospetti sono trattati ulteriormente. La loro plausibilità è verificata manualmente e, se del caso, anche tramite accesso mirato a ulteriori sistemi di informazione della Confederazione. Questa seconda fase del trattamento intende innanzitutto garantire l’esattezza della corrispondenza nonché la sua conformità con lo scopo legale del trattamento stesso.
78 FF 2020 6695
79 FF 2017 5939