Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine

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6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Con la creazione dell’UIP e la regolamentazione del trattamento dei dati dei passeggeri aerei, la Svizzera attua, in qualità di membro dell’ONU, le risoluzioni vincolanti del Consiglio di sicurezza dell’ONU in materia di utilizzo di tali dati. Al contempo attua anche gli standard dell’OACI relativi all’aviazione svizzera e garantisce la permanenza del Paese nel «Visa Waiver Program» degli USA. Questo status importante è per il momento soltanto di natura provvisoria.

L’avamprogetto di LDPA è ispirato ampiamente alla direttiva PNR dell’UE, il che dovrebbe comportare vantaggi ai fini della conclusione di un accordo in materia con l’UE. Esso non ha tuttavia alcuna incidenza sull’accordo del 21 giugno 199976 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.

6.3 Forma dell’atto

Il presente avamprogetto disciplina il trattamento dei dati dei passeggeri aerei, comprendenti anche i dati personali. Il confronto automatico dei dati dei passeggeri aerei con quelli contenuti nei diversi sistemi di informazione della Confederazione può sfociare in un trattamento ulteriore di dati personali degni di particolare protezione.

Il trattamento dei dati può intaccare il diritto costituzionale alla protezione della sfera privata dei passeggeri aerei, il che è consentito unicamente sulla base di una legge formale (art. 164 cpv. 1 lett. b Cost.).

La necessità di disporre di una legge federale è giustificata anche dal nuovo compito derivante per la Confederazione dall’attuazione della LDPA (art. 164 cpv. 1 lett. e Cost.).

6.4 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale

Secondo il principio di sussidiarietà, in uno Stato federale l’autorità territoriale sovraordinata può assumere un compito o parte di essi unicamente se è in grado di adempierli in modo manifestamente migliore rispetto alle autorità territoriali subordinate (art. 5a Cost.). Il principio di sussidiarietà parte implicitamente dal presupposto che l’adempimento dei compiti debba aver luogo per quanto possibile vicino ai cittadini e che questi possano in tal modo influire sul processo politico.

Nel presente caso non è opportuno che i Cantoni si organizzino per primi in vista del trattamento comune dei dati dei passeggeri aerei. Con la presente legge la Confederazione attua tre risoluzioni vincolanti dell’ONU nella misura in cui crea e gestisce un sistema di informazione centrale per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei. Tale sistema è destinato in particolare alle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni cui sono trasmesse spontaneamente o su richiesta informazioni preziose per l’esecuzione dei loro compiti. La prossimità con la popolazione non è rilevante per questo tipo di adempimento dei compiti. La necessità, per contro, di disporre di una soluzione uniforme costituisce un ulteriore motivo che giustifica l’attribuzione della competenza alla Confederazione (cfr. art. 43a cpv. 1 Cost).

76 RS 0.748.127.192.68