Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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Il progetto ha come obiettivo principale il rafforzamento della sicurezza. Un’accresciuta sicurezza all’interno della società è una condizione fondamentale per il mantenimento e il rafforzamento della piazza economica svizzera. Va inoltre osservato che la trasmissione di dati PNR è sempre più una condizione necessaria per operare voli verso determinate destinazioni. Il fatto di restare inclusa nel traffico aereo internazionale riveste per la Svizzera una fondamentale importanza sul piano economico.
Il terrorismo e le forme gravi di criminalità destabilizzano una società e compromettono la fiducia nello Stato di diritto. Gli strumenti disponibili per contrastare tali reati contribuiscono in maniera significativa a uno sviluppo positivo della società.
Gli Stati Uniti che considerano l’utilizzo dei dati PNR come una condizione per restare nel suo «Visa Waiver Program», si attendono che la Svizzera faccia concreti passi avanti nell’introduzione di un sistema PNR nazionale. Tale programma permette ai cittadini di determinati Paesi, tra cui la Svizzera, di viaggiare negli Stati Uniti senza visto per motivi professionali o turistici e di soggiornarvi per un periodo massimo di 90 giorni. Un’esclusione della Svizzera dal «Visa Waiver Program» comporterebbe notevoli svantaggi per la Svizzera in quanto le persone che viaggiano per affari non potrebbero più fare ingresso facilmente negli USA, il che si ripercuoterebbe negativamente sulle relazioni commerciali tra i due Paesi.
Il trattamento di dati personali non fondato su un sospetto rappresenta un cambio paradigmatico per la Svizzera. Tuttavia, l’ingerenza nella sfera privata dei passeggeri aerei si limita principalmente al confronto dei dati con i sistemi di informazione di polizia ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 LDPA. L’obiettivo del PNR, ossia rafforzare la sicurezza dell’intera società, giustifica tale pratica.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La LDPA traccia le linee di un nuovo compito inerente alla politica di sicurezza e al traffico aereo.
Il trattamento dei dati dei passeggeri aerei, quale nuovo compito della Confederazione, è principalmente motivato dalla politica di sicurezza. La salvaguardia della sicurezza interna, compito comune della Confederazione e dei Cantoni (art. 57 cpv. 1 Cost.), resta prioritaria. La LDPA costituisce la base legale per la gestione di un sistema di informazione centrale che fornisca informazioni fondamentali per sostenere le competenti autorità della Confederazione e dei Cantoni nell’adempimento dei loro compiti di sicurezza. La ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni resta invariata. Alla luce di tali premesse è possibile confermare la costituzionalità della LDPA.
La LDPA è infine strettamente correlata al traffico aereo. Le imprese di trasporto aereo vengono infatti obbligate a trasmettere i dati e devono attendersi sanzioni in caso di violazioni degli obblighi. L’articolo 87 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza esclusiva a legiferare in materia di traffico aereo.