Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/80: Legge federale sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei per la lotta ai reati terroristici e ad altri reati gravi (Legge sui dati dei passeggeri aerei, LDPA) · 59 pagine
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Secondo il principio dell’equivalenza fiscale la comunità che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi (art. 43a cpv. 2 Cost.).
Il trattamento dei dati dei passeggeri aerei comporta vantaggi sia per la sua portata nazionale sia sul piano concreto per le autorità della Confederazione e dei Cantoni. Una fatturazione specifica ai singoli Cantoni genererebbe oneri considerevoli. Da qui la soluzione pragmatica proposta che i Cantoni mettano a disposizione a loro spese la metà dei collaboratori necessari per il trattamento dei dati dei passeggeri aerei.
6.5 Delega di competenze legislative
L’articolo 2 capoverso 4 conferisce a fedpol la competenza di precisare, se del caso, a livello d’ordinanza gli standard industriali OACI, OMD e IATA.
L’articolo 6 capoverso 4 dell’avamprogetto prevede che il Consiglio federale specifichi in un’ordinanza i reati gravi di cui all’articolo 6 capoverso 3 lettera b. Come già spiegato nei commenti a questa disposizione, non si tratta di una delega delle competenze legislative. I reati gravi sono infatti già definiti con chiarezza dall’articolo 6 capoverso 3 lettera b. La concretizzazione delle fattispecie penali serve unicamente alla trasparenza e alla certezza del diritto.
Conformemente all’articolo 9 capoverso 6 il Consiglio federale definisce ugualmente a livello d’ordinanza i reati determinanti che autorizzano al trattamento ulteriore di dati dei passeggeri aerei nel caso in cui dal confronto con una lista d’osservazione sia emersa una corrispondenza. L’accento è posto sui reati terroristici e quelli correlati alla criminalità organizzata.
L’articolo 16 capoverso 2 sancisce che il Consiglio federale fissa in un’ordinanza la durata massima di conservazione dei dati risultanti da un confronto. A differenza dei dati dei passeggeri aerei (art. 16 cpv. 1), non è opportuno limitare la durata di conservazione delle corrispondenze di dati dei passeggeri aerei generate da un confronto con i sistemi di informazione di polizia o con i profili di rischio e le liste d’osservazione. In caso contrario si può incorrere nel rischio, a seconda della situazione, che i dati vengano cancellati prima della conclusione di un procedimento. La disponibilità di tali dati deve essere infatti garantita durante un procedimento in corso. La fissazione della durata di conservazione a livello d’ordinanza crea il margine di manovra necessario.
La Costituzione federale non considera le convenzioni contenenti norme di diritto concluse tra la Confederazione e i Cantoni come una forma di atto legislativo a sé stante (cfr. art. 163 Cost.). Occorre pertanto che le condizioni quadro della convenzione siano almeno stabilite da una legge federale (art. 164 Cost.) o, in caso di disposizioni di importanza secondaria, da un’ordinanza. Soltanto in presenza di questa base legale sarà possibile stipulare una convenzione con i Cantoni77. Per tale ragione l’articolo 20 capoverso 5 attribuisce al Consiglio federale la possibilità di stabilire in un’ordinanza le condizioni quadro per una convenzione con i Cantoni in merito al distacco di collaboratori e al loro impiego presso l’UIP.
In virtù dell’articolo 21 capoverso 1 il Consiglio federale ha la facoltà di concludere autonomamente trattati internazionali sul trattamento dei dati dei passeggeri aerei.
77 BSK BV-Waldmann/Schnyder von Wartensee, art. 48 n. 37