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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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Art. 103b cpv. 1, nota a piè di pagina14
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Il sistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento (UE) 2017/222615, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.
Art. 103c cpv. 2 lett. d e 316
2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell'EES:
d. il protocollo del DFAE e la Missione permanente della Svizzera presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra (missione svizzera a Ginevra): al fine di esaminare le condizioni d'entrata o di soggiorno in Svizzera di cittadini di Stati terzi nell'ambito del rilascio di carte di legittimazione.
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Le autorità di cui al capoverso 2 lettere a–c hanno accesso online ai dati forniti dal calcolatore automatico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/2226.
Art. 108c cpv. 317
3L'unità nazionale ETIAS della SEM procede agli accertamenti necessari allorquando risulta un riscontro dal confronto dei dati di un richiedente un visto o un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio con l'elenco di controllo ETIAS. Comunica alla competente autorità svizzera gli eventuali rischi per la sicurezza interna entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione automatica del C-VIS.
Art. 108e cpv. 2 lett. d ed e18
2Le autorità o i terzi seguenti hanno accesso online ai dati dell'ETIAS:
d. la SEM, le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE: per l'esame di domande di visto e le pertinenti decisioni secondo il Codice dei visti;
e. la SEM, il protocollo del DFAE, la missione svizzera a Ginevra e le autorità cantonali e comunali di migrazione: per l'esame delle condizioni d'entrata e di soggiorno di cittadini di Stati terzi in Svizzera e le pertinenti decisioni.
14 FF 2019 3819
15 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite ai fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.
16 FF 2019 3819
17 FF 2020 6963
18 FF 2020 6963