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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine

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Art. 109a cpv. 1, 2 lett. c–g e 3–5

1Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti e i dati sui titoli di soggiorno di cittadini di Stati terzi raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200819.

2Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

c. i collaboratori dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD) incaricati del controllo delle persone e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;

d. i collaboratori dell'AFD incaricati del controllo delle persone sul territorio svizzero e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero;

e. la SEM, le competenti autorità cantonali di migrazione competenti per il rilascio di titoli di soggiorno e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze: al fine di rilasciare permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio;

f. il protocollo del DFAE e la missione svizzera a Ginevra: al fine di rilasciare carte di legittimazione;

g. le imprese di trasporto aereo: al fine di verificare la validità del visto o del titolo di soggiorno.

3Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso 4, conformemente al regolamento (CE) n. 767/200820, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

a. fedpol;

b. il SIC;

c. il Ministero pubblico della Confederazione;

d. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

4La Centrale operativa e d'allarme di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo 22terdeciesparagrafo 3 del regolamento (CE) n. 767/2008.

5Le autorità di cui al capoverso 3 lettere a, b e d possono accedere online al C-VIS ai fini dell'identificazione di persone che sono vittime della tratta di esseri umani, di incidenti o di catastrofi naturali nonché di persone scomparse secondo l'articolo 22septdeciesdel regolamento (CE) n. 767/2008.

19 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 lug. 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 20211134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

20 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a cpv. 1.