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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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verifica di sicurezza entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione automatica del C-VIS.
3Se il riscontro risulta scorretto i dati sono immediatamente cancellati.
Art. 109eterUtilizzo di dati del C-VIS nel quadro del SIS
1Le autorità competenti per la segnalazione di persone scomparse o vulnerabili secondo l'articolo 32 del regolamento (UE) 2018/186227 possono richiedere i relativi dati personali del C-VIS alla centrale operativa e d'allarme di fedpol per adempiere tale compito.
2In caso di riscontri in relazione a segnalazioni nel SIS risultanti dall'utilizzo di dati del C-VIS, le autorità di protezione dei minori e degli adulti e le autorità giudiziarie possono richiedere alla SEM i dati del C-VIS che necessitano per adempiere i loro compiti.
Art. 109equaterComunicazione di dati del C-VIS a terzi
1I dati registrati nel C-VIS non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
2La SEM può tuttavia trasmettere questi dati a uno Stato non vincolato da un accordo di associazione a Schengen o a un'organizzazione internazionale se i dati sono necessari per accertare l'identità di cittadini di Stati terzi tenuti a ritornare nel loro Paese o nel quadro di una procedura di concessione dell'asilo a un gruppo di rifugiati secondo l''articolo 56 LAsi28 e se le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) 767/200829 sono soddisfatte.
Art. 110 cpv. 1 frase introduttiva (concerne soltanto il tedesco) e nota a piè di
pagina30
1[…] regolamenti (UE) 2019/81731[…]
27 Regolamento (UE) 2018/1862 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 56 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1133, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 1.
28 RS 142.31
29 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a cpv. 1.
30 FF 2021 674
31 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.