Progetto
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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Art. 109c lett. a
La SEM può permettere l’accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:
a. collaboratori dell'AFD incaricati del controllo delle persone al confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per l’esecuzione dei controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;
Art. 109cbisTrasmissione di dati da ORBIS al SIMIC
1I dati biometrici rilevati nel sistema nazionale visti ORBIS nel quadro di una procedura di rilascio del visto possono essere trasmessi automaticamente da ORBIS al SIMIC per il rilascio di un titolo di soggiorno biometrico.
2Se i dati biometrici necessari per il rilascio di un titolo di soggiorno sono stati trasmessi si rinuncia a rilevarli nuovamente.
Art. 109d, nota a piè di pagina
Gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200825 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso 3.
Art. 109e lett. k e l
Il Consiglio federale disciplina:
k. le restrizioni all'obbligo d'informazione in relazione ai pareri dell'unità nazionale VIS designata o dell'unità nazionale ETIAS concernenti la sicurezza interna;
l. i dati trasmessi automaticamente al C-VIS nel caso di una domanda di visto per soggiorni di lunga durata o di una procedura per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio.
Inserire gli art. 109ebis–109equaterprima del titolo della sezione 2
Art. 109ebisUnità nazionale VIS
1In veste di unità nazionale VIS secondo l'articolo 9quinquiesdel regolamento (CE) 767/200826, la SEM effettua la verifica manuale dei riscontri nel settore della polizia relativi a persone che hanno presentato domanda di visto o di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio o di una carta di legittimazione del DFAE.
2La SEM effettua la verifica manuale entro due giorni. Può richiedere ulteriori informazioni sulla persona in questione presso l'Ufficio SIRENE o un'altra autorità. Informa le autorità competenti per il visto o per il soggiorno in merito all'esito della sua
25 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a cpv. 1.
26 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a cpv. 1.