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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine

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Art. 109a cpv. 1bis21

1bis

I dati di identità dei richiedenti il visto o il titolo di soggiorno, i dati relativi ai documenti di viaggio nonché i dati biometrici del C-VIS sono registrati automaticamente nel CIR.

Art. 109b cpv. 1, 2 lett. b ed e, 2bis–4

1La SEM gestisce un sistema nazionale visti (ORBIS). Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi automaticamente al C-VIS e dal C-VIS a ORBIS attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS).

2ORBIS contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

b. immagine del viso e impronte digitali del richiedente;

e. dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo i regolamenti (UE) 2018/186122 e 2018/186023.

2bis

ORBIS contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.

3Per svolgere i loro compiti nella procedura di rilascio del visto, le seguenti autorità sono autorizzate a inserire, modificare o cancellare dati in ORBIS:

a. la SEM;

b. le rappresentanze svizzere all'estero e le missioni;

c. le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze;

d. la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE;

e. i collaboratori dell'AFD incaricati del controllo delle persone e i posti di confine delle autorità di polizia cantonali che rilasciano visti eccezionali.

4Le autorità menzionate al capoverso 3 sono tenute a inserire e trattare i dati dei richiedenti il visto da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/200824.

21 FF 2021 674

22 Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 14 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.3021, pag. 11.

23 Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del 7.12.2018, pag. 1 modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1134, GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11.

24 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109a cpv. 1.