Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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Il presente rapporto è una sintesi dei risultati della consultazione. L'elenco dei partecipanti che hanno risposto figura al numero 3; per maggiori dettagli si rimanda ai pareri originali4.
2.2 Sintesi dei risultati
La consultazione, avviata in base all'articolo 3 capoverso 1 lettere b e c della legge sulla consultazione (LCo)5,
ha raccolto 44 pareri: in totale si sono espressi 26 Cantoni, due partiti (PLR e PSS), l'Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS), l'Unione delle città svizzere (UCS), l'Unione svizzera degli imprenditori (USI), il Tribunale federale (TF) e il Tribunale amministrativo federale (TAF), nonché undici altri gruppi d'interesse. Hanno espressamente rinunciato a pronunciarsi quattro Cantoni (GR, OW, SZ e ZH) e sette interpellati (TF, TAF, aeroporto di Zurigo, CDI, USI, ACS, UCS).
AG, AI, AR, BL, BS, GL, LU, NW, SG, SH, TG, UR, VD, ZG e CCPCS si dicono favorevoli al
progetto e alle modifiche di legge che comporta, e non hanno altro da aggiungere.
BE, FR, GE, JU, NE, SO, TI, VS, PLR, PSS, Centre Patronal, yes, aeroporto di Ginevra e
ASM si dicono in linea di massima favorevoli al progetto ed esprimono qualche considerazione.
CDDGP vede con occhio critico il progetto 2, sostenendolo soltanto in parte, mentre accoglie in toto il progetto 1.
AsyLex, GDS e sosf respingono la riforma.
2.3 Progetto 1: VIS
Utilità del VIS e sicurezza interna rafforzata
BL segnala che la riforma del sistema d'informazione visti è in primis di natura tecnica e contribuisce a rafforzare la sicurezza dello spazio Schengen e della frontiera esterna. VS rimarca che aderire alle disposizioni europee sul rilevamento dattiloscopico a partire dai sei anni richiederebbe una modifica della legislazione federale in materia di documenti d'identità e in particolare di passaporti.
GE ritiene che la riforma semplificherebbe la protezione della frontiera esterna. NE rileva che l'applicazione dei due regolamenti agevola i controlli e le procedure, aumenta la sicurezza interna e facilita la lotta al terrorismo.
Per contro, AsyLex respinge il progetto, ritenendo che la prospettata modifica del regolamento VIS ne estenda sproporzionatamente il campo d'applicazione e lo scopo. Giudica inoltre poco chiari lo scopo specifico e l'utilità del sistema per il ritorno di persone che non adempiono le condizioni per entrare o soggiornare nello spazio Schengen, in quanto né il regolamento né il rapporto esplicativo approfondiscono questo punto.
Protezione dei dati (art. 22bis capo IIIbis del regolamento [UE] 2021/1134)
PSS si dice preoccupato in merito alla comunicazione di dati C-VIS a terzi, prevista all'articolo 109equaterAP-LStrI, ritenendo insufficienti i requisiti in materia di protezione dei dati cui rimanda la disposizione (ossia art. 31 par. 2 e 3 del regolamento [CE] n. 767/2008). Chiede pertanto d'integrare la normativa. A suo parere va inoltre garantito che i cittadini di Stati terzi o i richiedenti l'asilo tenuti a lasciare la Svizzera non subiscano violazioni dei diritti fondamentali nel proprio Paese di origine in seguito alla comunicazione dei dati C-VIS a terzi; ricorda infatti che, anche quando sono adempite le condizioni di cui all'articolo 31 paragrafi 2 e 3 del regolamento (CE) n. 767/2008, può capitare che i dati comunicati siano impiegati per uno scopo diverso da quello autorizzato. Ecco perché PSS chiede che, in aggiunta alla garanzia esplicita
4Disponibili all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP