Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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dello Stato terzo di utilizzare i dati esclusivamente allo scopo previsto, il servizio svizzero competente esamini la sufficiente credibilità di tale garanzia: la comunicazione di dati C-VIS a terzi secondo l'articolo 109equarterAP-LStrI andrebbe ammessa soltanto se l'esame dà esito positivo.
AsyLex critica in particolare la nuova disposizione che prevede di registrare nel VIS i bambini a partire dai sei anni, sebbene il regolamento generale sulla protezione dei dati dell'Unione Europea (GDPR) consideri degni di particolare protezione i dati personali dei minorenni. AsyLex ritiene che il rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del viso sia contrario a questo elevato bisogno di protezione. Ricorda inoltre di aver espresso già in precedenza pareri critici in merito al SIS e ad altri sistemi d'informazione, ribadendo l'indispensabilità, nell'utilizzare qualsiasi sistema d'informazione e di dati – in particolare nel contesto internazionale –, di garantire che la personalità degli interessati venga tutelata e che i dati siano consultabili soltanto ai fini necessari. AsyLex ritiene inoltre necessario istituire un'autorità di ricorso indipendente e forte per i casi di uso indebito di dati personali.
Diritti di accesso
AsyLex giudica molto problematici i numerosi diritti di accesso di cui dispongono diverse autorità; ritiene che i diritti di lettura e scrittura vadano attribuiti esclusivamente ai servizi che ne hanno bisogno per motivi imperativi: più sono le autorità e le persone munite di diritti d'accesso, più aumenta il rischio che i dati siano destinati a scopi non autorizzati e consultati abusivamente. A suo modo di vedere, l'ampia cerchia di soggetti autorizzati a consultare i dati e il rischio di un uso indebito dei dati sono oltremodo preoccupanti in termini di diritti fondamentali e umani (rispetto della vita privata; art. 13 cpv. 1 Cost. e 8 cpv. 1 CEDU), ragion per cui chiede l'obbligo di verbalizzare tutti gli accessi ai dati e controlli periodici da parte di un'autorità indipendente che verifichi la proporzionalità degli accessi effettuati.
Oneri supplementari per i Cantoni
BE, FR, GE, JU, NE, TI e alcuni membri dell'ASM constatano che ai Cantoni – competenti per i visti e i permessi di dimora – vengono attribuiti nuovi compiti, che generano un carico di lavoro extra. FR in particolare rimarca che in futuro le autorità migratorie cantonali dovranno registrare numerosi nuovi dati nel VIS e rilevare più immagini del viso e impronte digitali per poter richiedere, rilasciare, rifiutare, sospendere o annullare visti di lunga durata, titoli di soggiorno (a tempo determinato), carte di legittimazione e documenti.
A tale proposito, il Governo JU avrebbe ritenuto opportuno disporre di informazioni concrete per determinare con maggiore precisione gli oneri finanziari derivanti dai compiti addizionali.
GE fa notare che gli oneri supplementari per i Cantoni risultano in particolare dall'abbassamento dell'età per il rilevamento dattiloscopico dai dodici ai sei anni e dall’aumento dei dati richiesti al momento di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno. Enfatizza inoltre il carico di lavoro extra derivante dalla trasmissione di dati al VIS per i titoli di soggiorno e i visti per soggiorni di lunga durata, nonché dalla segnalazione nel SIS dei cittadini di Stati terzi oggetto di decisioni di rimpatrio. Ritiene pertanto indispensabile individuare sinergie con la SEM per garantire un trattamento efficace dei casi di competenza della polizia. In merito alle ripercussioni finanziarie per i Cantoni, GE suggerisce alla Confederazione di prevedere indennità forfettarie a favore dei Cantoni, immancabilmente costretti ad assumere e istruire più personale.
TI auspica che la sfera di competenza delle autorità cantonali si limiti a rilevare le corrispondenze in ETIAS e che l’esame approfondito sia di spettanza esclusiva dell’apposita unità della SEM, in modo da evitare il sovraccarico dei servizi migratori cantonali chiamati a svolgere tale compito. FR e un membro dell'ASM rimarcano inoltre che i nuovi compiti dei servizi migratori cantonali ne aumentano nettamente il carico di lavoro, senza che sia prevista alcuna compensazione. Propongono pertanto di tenere conto dei costi supplementari che ne risultano, adeguando l'articolo 8 dell'ordinanza sugli emolumenti della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (OEmol-LStrI; RS 142.209). 5/10