Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine

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fosse pronunciata una decisione, facendo perdere parecchio tempo ai servizi cantonali coinvolti.

Segnalazione nel sistema d’informazione Schengen (SIS; art. 68a cpv. 2 LStrI)

GE chiede che l'autorità che emana il divieto d'entrata o l'espulsione penale proceda anche alla segnalazione nel SIS.

Trasmissione di dati da ORBIS al SIMIC (art. 109cbisLStrI)

GE sostiene la riforma del VIS in quanto agevolerebbe l'identificazione di persone sprovviste di documenti d'identità e l'individuazione di abusi dovuti all'uso d'identità multiple. Ritiene importante autorizzare i servizi cantonali a utilizzare ai fini del rinvio i dati biometrici registrati nel VIS.

Un membro dell'ASM apprezza che in futuro i dati registrati in ORBIS saranno trasmessi al SIMIC, il che previene un doppio rilevamento biometrico. Un altro membro dell'ASM rimarca inoltre che andrebbe autorizzata anche la trasmissione nell'altro senso, il che faciliterebbe il rilascio di visti di ritorno e permetterebbe di espletare tali procedure anche per posta.

2.4 Progetto 2: modifica della LStrI

BS, GE, JU, NW, SO, TI, UR e PLR si dicono esplicitamente favorevoli alla modifica della LStrI. GE fa inoltre notare che i diritti di accesso non amplierebbero le competenze dell'UDSC. SO considera logico concedere l'accesso ai sistemi dedicati affinché l'UDSC possa continuare a svolgere tutti i propri compiti.

Alcuni membri dell'ASM non contestano i nuovi diritti di accesso per l'UDSC; chiedono tuttavia strumenti in materia di organizzazione e di vigilanza tesi a garantire che l'UDSC si avvalga dei propri diritti di lettura in conformità con la legge e al solo scopo di assolvere i propri compiti originari di controllo delle frontiere e di perseguimento penale.

CDDGP vede con occhio critico il progetto 2: rileva che la modifica della legge non si rapporta direttamente ai due sviluppi Schengen e che i nuovi diritti di accesso andrebbero coordinati con le competenze in materia di perseguimento penale dell'UDSC contemplate nella LE-UDSC. Nel parere del 16 dicembre 2020 in merito all'avamprogetto di legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC, i vertici CDDGP avevano già sottolineato che i compiti di polizia competono ai Cantoni, a meno che non siano esplicitamente attribuiti alla Confederazione, e che la suddivisione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni, prevista dalla Costituzione, andava rispettata in ogni caso. Alla luce di questa premessa, all'epoca CDDGP aveva suggerito di verificare il tenore dell'articolo sullo scopo contenuto nell'avamprogetto LE-UDSC inserendovi una definizione accurata dei compiti dell'UDSC. Ecco perché CDDGP ritiene inopportuno conferire all'UDSC nuovi diritti di consultazione nei sistemi ESP, EES, ETIAS e C-VIS nel quadro di una revisione della LStrI, senza che le sue competenze in materia di perseguimento penale siano ben specificate nella LE-UDSC. È del parere che, considerata la ripartizione costituzionale dei compiti, vada impedito che l'UDSC diventi una vera e propria autorità di perseguimento penale.