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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine

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L 248/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021

(15) Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato

dal regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (17), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (18).

(16) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal

regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (19), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio (20).

(17) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento, nella misura in cui si riferisce al SIS disciplinato dal

regolamento (UE) 2018/1862, costituisce, ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (21), uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (22).

(18) Per integrare il presente regolamento nel quadro giuridico esistente, è opportuno modificare di conseguenza i

regolamenti (UE) n. 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 e (UE) 2019/818,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 603/2013

Il regolamento (UE) n. 603/2013 è così modificato:

1) è inserito il capo seguente:

«CAPO VI bis

ACCESSO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI PER I VISTI

Articolo 22 bis

Accesso all’Eurodac delle autorità competenti per i visti

Le autorità competenti per i visti hanno accesso all’Eurodac per consultare i dati in modalità di sola lettura allo scopo di verificare manualmente i riscontri positivi generati dalle interrogazioni automatizzate effettuate attraverso il VIS ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), nonché di esaminare e di decidere in merito alle domande di visto in conformità dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (**).

(17) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36. (18) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31). (19) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52. (20) Decisione 2008/149/GAI del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50). (21) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21. (22) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).