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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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L 248/6 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
In caso di riscontro positivo, Europol avvia la procedura tramite cui l’informazione che ha generato tale riscontro può essere condivisa, conformemente alla decisione del fornitore dell’informazione a Europol. Tale informazione può essere condivisa solo nella misura in cui i dati che hanno generato il riscontro positivo siano necessari per lo svolgimento dei compiti delle autorità designate per il VIS relativi al VIS.
I paragrafi da 2 a 7 del presente articolo si applicano di conseguenza.».
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) 2018/1862
Il regolamento (UE) 2018/1862 è così modificato:
1) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 18 bis
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS
I registri di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nel SIS e nel VIS ai sensi dell’articolo 50 bis del presente regolamento sono conservati in conformità dell’articolo 18 del presente regolamento e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).
_____________
(*) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;
2) all’articolo 44, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
«g) della verifica manuale dei riscontri positivi generati da interrogazioni automatizzate del VIS e della valutazione se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, in conformità degli articoli 9 quinquies e 9 octies o dell’articolo 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.»;
3) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 50 bis
Interoperabilità con il VIS
A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), il sistema centrale del SIS è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato ai sensi degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008.
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(*) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).».