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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine

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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/3

(8) È opportuno garantire le condizioni alle quali, da un lato, le autorità competenti per i visti sono in grado di

consultare i dati conservati nell’Eurodac e, dall’altro, le autorità designate per il VIS sono in grado di consultare i dati Europol, alcuni dati SIS e i dati conservati in ECRIS-TCN ai fini del VIS mediante norme chiare e precise riguardanti le modalità del loro accesso ai suddetti dati, il tipo di interrogazioni consentite e le categorie di dati consultabili, nei limiti di quanto strettamente necessario per l’assolvimento dei compiti di tali autorità. Analogamente, i dati conservati nel fascicolo relativo alla domanda VIS dovrebbero essere visibili solo per gli Stati membri che utilizzano i sistemi di informazione sottostanti secondo le modalità della loro partecipazione.

(9) Il regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (13) assegna nuovi compiti all’Europol, come

la formulazione di pareri in seguito a richieste di consultazione da parte delle autorità designate per il VIS e delle unità nazionali ETIAS. Per assolvere tali compiti, è pertanto necessario modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794.

(10) Al fine di sostenere l’obiettivo del VIS di valutare se un richiedente un visto per soggiorno di breve durata, un visto per

soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica, il VIS dovrebbe essere in grado di verificare se esistano coincidenze tra i dati contenuti nei fascicoli relativi alla domanda VIS e i dati di ECRIS-TCN conservati nell’archivio comune di dati di identità (CIR) istituito dal regolamento (UE) 2019/818 in relazione agli Stati membri che sono in possesso di informazioni a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi relative a condanne pronunciate per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale.

(11) Un riscontro positivo rilevato dall’ECRIS-TCN non dovrebbe di per sé implicare che il cittadino di paese terzo

interessato sia stato condannato negli Stati membri che sono indicati. La conferma che esistono precedenti condanne dovrebbe risultare unicamente dalle informazioni ricevute dai casellari giudiziali degli Stati membri interessati.

(12) Il presente regolamento non pregiudica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15).

(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione

europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento, nella misura in cui riguarda il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.

(14) Nella misura in cui riguarda il SIS disciplinato dal regolamento (UE) 2018/1862, l’Irlanda partecipa al presente

regolamento, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del protocollo n. 19 sull’acquis di Schengen integrato nell’ambito dell’Unione europea, allegato al TUE e al TFUE, e dell’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 2002/192/CE del Consiglio (16). Inoltre, nella misura in cui riguarda Europol, l’Eurodac ed ECRIS-TCN, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(13) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (cfr. pag. 11 della presente Gazzetta ufficiale). (14) Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1). (15) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). (16) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).