Progetto

Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/5

Articolo 22 ter

Interoperabilità con il VIS

A decorrere dalla data di entrate in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (***), l’Eurodac è collegato al portale di ricerca europeo istituito dall’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (****) per consentire il trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 767/2008.

_____________

(*) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema

di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).

(**) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un

codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243, del 15.9.2009, pag. 1).

(***) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i

regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L248 del 13.7.2021, pag. 11).

(****) Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un

quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816 (GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85).»;

2) è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 28 bis

Conservazione delle registrazioni ai fini dell’interoperabilità con il VIS

Allorché si consulta l’Eurodac conformemente all’articolo 22 bis del presente regolamento è conservata una registrazione di tutte le operazioni di trattamento dei dati eseguite nell’Eurodac e nel VIS, in conformità dell’articolo 28 del presente regolamento e dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) 2016/794

Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:

1) all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«q) formulare un parere a seguito di una richiesta di consultazione di cui all’articolo 9 sexies, paragrafo 4,

all’articolo 9 octies, paragrafo 4, e all’articolo 22 ter, paragrafi 14 e 16, del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*).

_____________

(*) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di

informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;

2) l’articolo 21 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

«Accesso di Eurojust, dell’OLAF e, ai soli fini dell’ETIAS, dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e, solo ai fini del VIS, delle autorità designate per il VIS, alle informazioni conservate da Europol»;

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

«1 ter. Europol adotta tutte le misure opportune affinché le autorità designate per il VIS ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008 abbiano accesso indiretto, in base a un sistema di riscontro positivo o negativo (hit/no hit), ai dati forniti per le finalità di cui all’articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, fatte salve eventuali limitazioni indicate dallo Stato membro, dall’organismo dell’Unione, dal paese terzo o dall’organizzazione internazionale che ha fornito le informazioni in questione, conformemente all’articolo 19, paragrafo 2, del presente regolamento.