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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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L 248/8 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.7.2021
5) all’articolo 7, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
«7. In caso di riscontro positivo il sistema centrale o il CIR trasmette automaticamente all’autorità competente informazioni sugli Stati membri in possesso di informazioni sul casellario giudiziale del cittadino di paese terzo, insieme con i numeri di riferimento associati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, e alle corrispondenti informazioni sull’identità. Tali informazioni sull’identità sono utilizzate al solo scopo di verificare l’identità del cittadino di paese terzo interessato. Il risultato di un’interrogazione del sistema centrale può essere utilizzato soltanto allo scopo di:
a) rivolgere una richiesta ai sensi dell’articolo 6 della decisione quadro 2009/315/GAI;
b) presentare una richiesta di cui all’articolo 17, paragrafo 3, del presente regolamento; oppure
c) valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa
rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE)
n. 767/2008.»;
6) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 7 bis
Utilizzo dell’ECRIS-TCN per le verifiche VIS
1. A decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*), ECRIS-TCN è collegato all’ESP per consentire il trattamento automatizzato ai sensi degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008 per interrogare ECRIS-TCN e confrontare i dati pertinenti nel VIS con i dati pertinenti di ECRIS-TCN conservati nel CIR, corredati di indicatori ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
2. Ai fini dell’adempimento dei compiti previsti dal regolamento (CE) n. 767/2008, le autorità designate per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13, di tale regolamento dispongono del diritto di accesso unicamente a quei dati di ECRIS-TCN conservati nel CIR cui sia stato aggiunto un indicatore ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento.
_____________
(*) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i
regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).»;
7) l’articolo 8 è così modificato:
a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Allo scadere del periodo di conservazione di cui al paragrafo 1, l’autorità centrale dello Stato membro di condanna cancella dal sistema centrale e dal CIR la registrazione di dati, inclusi i dati relativi alle impronte digitali, le immagini del volto o gli indicatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Qualora dal casellario giudiziale nazionale siano cancellati i dati relativi a una condanna per un reato di terrorismo o altro reato di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), ma siano conservate informazioni su altre condanne pronunciate a carico della stessa persona, è unicamente rimosso dalla registrazione di dati l’indicatore di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c). Ove possibile, tale cancellazione avviene automaticamente, e in ogni caso non oltre un mese dalla scadenza del periodo di conservazione.»;
b) è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli indicatori di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), sono cancellati automaticamente 25 anni dopo la creazione dell’indicatore, in merito a condanne per reati di terrorismo, e 15 anni dopo la creazione dell’indicatore, in merito a condanne per altri reati.»;