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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/7
Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2019/816
Il regolamento (UE) 2019/816 è così modificato:
1) all’articolo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«d) le condizioni alle quali i dati nell’ECRIS-TCN possono essere utilizzati dalle autorità designate per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13 del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) al fine di valutare se un richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno possa costituire una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), di tale regolamento.
_____________
(*) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).»;
2) all’articolo 2 è aggiunto il comma seguente:
«Il presente regolamento sostiene inoltre l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna, in conformità del regolamento (CE) n. 767/2008.»;
3) all’articolo 3, il punto 6 è sostituito dal seguente:
«6) autorità competent », le autorità centrali, Eurojust, Europol ed EPPO, nonché le autorità designate per il VIS di cui all’articolo 9 quinquies e all’articolo 22 ter, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 767/2008, che sono competenti per accedere a ECRIS-TCN o per interrogarlo a norma del presente regolamento;»;
4) l’articolo 5 è così modificato:
a) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente:
«c) un indicatore che segnali, ai fini del regolamento (CE) n. 767/2008, che il cittadino di paese terzo interessato è stato condannato per un reato di terrorismo o altri reati gravi elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2018/1240 qualora tale reato sia punibile con una pena detentiva o una misura di sicurezza privativa della libertà personale per un periodo massimo di almeno tre anni a norma del diritto nazionale, compreso il codice dello Stato membro di condanna.»;
b) il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:
«1 bis. Il CIR contiene i dati di cui al paragrafo 1, lettera b), e i seguenti dati di cui al paragrafo 1, lettera a): cognome, nome o nomi, data di nascita, luogo di nascita (città e paese), la o le cittadinanze, sesso, se del caso, nomi precedenti e, ove disponibili, pseudonimi o alias, come pure, ove disponibili, tipo e numero del documento o dei documenti di viaggio dell’interessato, nonché denominazione dell’autorità di rilascio.
Il CIR può inoltre contenere i dati di cui al paragrafo 3, nonché, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il codice dello Stato membro di condanna. I rimanenti dati di ECRIS-TCN sono conservati nel sistema centrale.»;
c) è aggiunto il paragrafo seguente:
«7. Qualora siano identificati riscontri positivi risultanti dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 27 bis del regolamento (CE) n. 767/2008, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo sono accessibili e consultabili solo dal sistema centrale del VIS ai fini delle verifiche a norma dell’articolo 7 bis del presente regolamento in combinato disposto con l’articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera e), o l’articolo 22 ter, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 767/2008.
Fatto salvo il primo comma del presente paragrafo, gli indicatori e il codice dello Stato membro di condanna di cui al paragrafo 1, lettera c), non sono visibili a nessun’altra autorità a eccezione dell’autorità centrale dello Stato membro di condanna che ha creato la registrazione oggetto di un indicatore.»;