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Consultazione 2021/83: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1133 e (UE) 2021/1134 ai fini della riforma del sistema di informazione visti e della definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del VIS (sviluppi dell’acquis di Schengen) e sulla modifica della legge sugli stranieri e la loro integrazione · 10 pagine
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13.7.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 248/9
8) all’articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dati inseriti nel sistema centrale e nel CIR sono trattati ai soli fini di individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sui precedenti penali di cittadini di paesi terzi o di sostenere l’obiettivo del VIS di valutare se il richiedente un visto, un visto per soggiorno di lunga durata o un permesso di soggiorno rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza interna a norma del regolamento (CE) n. 767/2008. I dati inseriti nel CIR sono inoltre trattati in conformità del regolamento (UE) 2019/818 al fine di agevolare e contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate nel sistema ECRIS-TCN in conformità del presente regolamento»;
9) è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 31 bis
Tenuta dei registri ai fini dell’interoperabilità con il VIS
Per le consultazioni di cui all’articolo 7 bis del presente regolamento è conservato un registro di ciascun trattamento dei dati di ECRIS-TCN eseguito nel CIR e nel VIS, in conformità dell’articolo 34 del regolamento (CE) n. 767/2008.».
Articolo 5
Modifiche del regolamento (UE) 2019/818
Il regolamento (UE) 2019/818 è così modificato:
1) all’articolo 4, il punto 20 è sostituito dal seguente:
«20) “autorità designate”: le autorità designate dagli Stati membri, quali definite all’articolo 4, punto 3 bis), del regolamento (CE) n. 767/2008, all’articolo 3, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) 2017/2226, e all’articolo 3, paragrafo 1, punto 21), del regolamento (UE) 2018/1240;»;
2) all’articolo 18 è inserito il seguente paragrafo:
«1 bis. Ai fini degli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, il CIR conserva inoltre, separati per logica dai dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816. I dati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/816 sono accessibili unicamente nel modo indicato all’articolo 5, paragrafo 7, di tale regolamento.»;
3) all’articolo 68 è aggiunto il paragrafo seguente:
«1 bis. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, unicamente ai fini del trattamento automatizzato di cui agli articoli 9 bis e 22 ter del regolamento (CE) n. 767/2008, l’ESP entra in funzione a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio (*). _____________
(*) Regolamento (UE) 2021/1134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga le decisioni del Consiglio 2004/512/CE e 2008/633/GAI, allo scopo di riformare il sistema di informazione visti (GU L 248 del 13.7.2021, pag. 11).».
Articolo 6
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data di entrata in funzione del VIS a norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1134.